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Ho dubbio . (Probabilmente banale) . Qualora in etichetta ( Gamberoni indopacifici surgelati ad esempio ) , gli additivi appartenenti alla categoria dei solfiti , vengano menzionati nel seguente modo
(conforme certamente al D.lgsvo 109/92 e succesive modifiche ante D.LGS.114/2006 sugli allergeni ) : Conservanti : Sodio Metabisolfito . E da ritenersi sufficiente ai sensi della direttiva allergeni o deve essere accompagnato da una indicazione più specifica , riguardo la categoria del sale additivante . In considerazione del fatto che sono espressamente annoverati tra gli allergeni e credo (potrei sbagliarmi ) che la solo dizione di "Sodio bisolfito (E.222) o metabisofito di sodio (E.223) non sia proprio comprensibile a tutti gli acquirenti . Forse nel caso dell'E.220 (anidride solforosa ) maggiormente .
Ringrazio anticipatamente
Robert
Oggetto: Etichettatura allergeni: categoria dei solfiti
Non e' necessario che il nome della sostanza allergenica o delle varie fonti vegetali o animali sia comprensibile a tutti gli acquirenti: solo a quelli che sono gia' consapevoli di essere nelle corrispondenti condizioni di allergia.
In quanto tali, sono certamente informati in modo dettagliato sulle possibili varianti chimiche o merceologiche.
A parte questa considerazione, ti cito dei riferimenti normativi dai quali si deduce che un termine vale l'altro ai fini interpretativi da parte del destinatario dell'avvertenza (l'acquirente che conosce la propria condizione di allergia)
- D.Lgs. 109/1992 - ALL. II - Sezione III - ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
....
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
- REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
Articolo 51
Applicazione di determinate regole orizzontali.
Se uno o piu' degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene»(*). Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», «sulfiti» o «anidride solforosa».
(*) per inciso, cio' vale per tutti i prodotti per i quali non vi e' l'obbligo dell'elenco degli ingredienti:
D.Lgs. 109/1992 - art.5
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume.
L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.
la domanda è interessante, ti riporto di seguito un paragrafo tratto dall'ultimo libro di De Giovanni:
"Gli additivi, utilizzati nella fabbricazionedi un prodotto alimentare, derivanti da un allergene o contenenti allergeni che non figurano nel loro nome, devono essere completati con uno specifico riferimento, se l'allergene non figura già nell'etichettatura es. emulsionante lecitina di uova; emulsionante E322 (da uova).
Questa precisazione non è richiesta se, nella preparazine del prodotto finito, sono state utilizzate le uova con relativa indicazione nell'elenco degli ingredienti".
Quindi secondo me dovrebbe essere sufficiente quanto già riportato poichè il nome contiene già la parola solfiti, ma se si vuole essere più sicuri e più chiari penso che non sia un grande problema aggiungere anche "contiene solfiti".