Tracciabilità packaging

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Oggetto:
Le aziende alimentari hanno l'obbligo anche di tracciare il packaging? Solo quello primario oppure anche quello secondario, terziario,...??

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Oggetto: Tracciabilità packaging
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Ciao, solo se l'azienda è o intende certificarsi (BRC, IFS in particolare).

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Oggetto:
Nell'azienda dove lavoro lo facciamo da tempo per un discorso di certificazione.

Tuttavia, vi invito a prendere visione del Regolamento CE n°1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (lo trovate allegato alla presente dichiarazione), che dice:

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi

Poi passa a dare la definizione di rintracciabilità ossia:

la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione

All'articolo 17 del suddetto decreto viene fugato ogni dubbio:

1) La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
2) Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3) I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti
.

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Oggetto:
In base alla 1935/2004 ho capito bene se dico che: - l'azienda che produce alimenti è tutelata legalmente se nell'utilizzo dell'imballo e la relativa vendita "traccia" il fornitore dell'imballo? - è un "surplus" per l'azienda alimentare che utilizza l'imballo tracciare l'imballo singolo se questo ha un codice/lotto singolo... Il problema maggiore potrebbe nascere nel momento in cui dovessi richiamare un prodotto causa imballo difettoso. Nel primo caso dovrei ritirare tutti i prodotti contenuti nell'imballo difettoso dello stesso fornitore, nel secondo caso riuscirei ad isolare un singolo lotto/partita/lavorazione di imballi. Spero di essermi spiegato in maniera decente. Attendo commenti...

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Oggetto:
In base alla 1935/2004 ho capito bene se dico che: - l azienda che produce alimenti è tutelata legalmente se nell utilizzo dell imballo e la relativa vendita traccia il fornitore dell imballo? - è un surplus per l azienda alimentare che utilizza l imballo tracciare l imballo singolo se questo ha un codice/lotto singolo... Il problema maggiore potrebbe nascere nel momento in cui dovessi richiamare un prodotto causa imballo difettoso. Nel primo caso dovrei ritirare tutti i prodotti contenuti nell imballo difettoso dello stesso fornitore, nel secondo caso riuscirei ad isolare un singolo lotto/partita/lavorazione di imballi. Spero di essermi spiegato in maniera decente. Attendo commenti...
Partendo dal presupposto che non sono un giurista, mi verrebbe da risponderti che è senz'altro indispensabile tracciare il fornitore, ma è anche altrettanto importante tracciare l'imballaggio (almeno suddividendolo per consegna, ossia per documento di trasporto - DDT - con cui ti è stato consegnato). Questo, al fine di consentire alla macchina della rintracciabilitàdi avanzare senza incepparsi.

Tracciare un fornitore potrebbe essere un'operazione relativamente semplice: mettiamo ad esempio che una ditta si avvalga di un singolo fornitore per tipologia di imballo.

Il problema sta nel riuscire a mettere in condizione il fornitore di avvisare, a sua volta, il suo fornitore (se lo ha) e gli eventuali altri clienti a cui abbia consegnato il medesimo imballo "incriminato".

Quando il Regolamento 1935/2004 parla dell'attribuzione della responsabilità penso si riferisca proprio a questo... Occorre non intralciare la rintracciabilità dell'imballo da valle a monte.

Il fatto che un'azienda a valle della filiera impedisca per propria negligenza di risalire all'identificazione dell'origine del problema potrebbe essere interpretato come una sorta di concorso di colpa...

Questa è la mia personalissima opinione e mi piacerebbe veramente avere il parere di qualcuno che di legge se ne intende..

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Oggetto:
Interpretando alla lettera il regolamento, secondo me è sufficiente tenere traccia del fornitore. Dice infatti: "gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare ALMENO le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali".

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Oggetto:

Ciao ragazzi!

Mi ricollego a questa discussione per porvi una domanda (Giulio se vuoi sposta pure il mio post in una sezione più idonea; non voglio assolutamente andare off-topic).

Al punto 4.16.1 dello standard IFS (versione 5 - agosto '07) si parla di rintracciabilità e, nello specifico, viene richiesta la correlazione del prodotto finito con le partite degli imballaggi a diretto contatto con esso. Fino ad oggi, noi ci limitavamo a compilare una semplice scheda di entrata degli imballaggi primari e, dalla data di rilascio del prodotto (cioè il lotto che compare sulla confezione), incrociando i dati, riuscivamo a risalire al fornitore e, con una discreta approssimazione alla partita dell'imballo.. C'era solo un pò di incertezza a cavallo tra la fine di una partita e l'inizio di quella successiva.

Non so se mi sono spiegato bene... Ora, ci è stato richiesto di perfezionare questo aspetto. Avete qualche suggerimento che ci consenta di far fronte alla richiesta, senza appesantire eccessivamente il carico di lavoro del personale?

Grazie mille a tutti!!!


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Oggetto:

ciao

uno dei documenti più completi sull'argomento è "Industrial guidelines on traceability of materials and articles for food contact".

E' stato elaborato dalle associazioni europee che rappresentano i produttori dei diversi tipi di materiali da imballaggio, è suddiviso per filiere vetro, metalli, plastica, carta- cartone- cartoncino, legno, gomme ecc

indica come gestire la tracciabilità degli imballaggi nelle aziende alimentari, nei punti vendita che confezionano direttamente i prodotti, e come dovrebbe essere gestita la tracciabilità durante la produzione dei materiali da imballaggio.

Ciao

  


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Parole chiave (versione beta)

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