Tuttavia, vi invito a prendere visione del Regolamento CE n°1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (lo trovate allegato alla presente dichiarazione), che dice:
La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi
Poi passa a dare la definizione di rintracciabilità ossia:
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione
All'articolo 17 del suddetto decreto viene fugato ogni dubbio:
1) La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
2) Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3) I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
Tracciare un fornitore potrebbe essere un'operazione relativamente semplice: mettiamo ad esempio che una ditta si avvalga di un singolo fornitore per tipologia di imballo.
Il problema sta nel riuscire a mettere in condizione il fornitore di avvisare, a sua volta, il suo fornitore (se lo ha) e gli eventuali altri clienti a cui abbia consegnato il medesimo imballo "incriminato".
Quando il Regolamento 1935/2004 parla dell'attribuzione della responsabilità penso si riferisca proprio a questo... Occorre non intralciare la rintracciabilità dell'imballo da valle a monte.
Il fatto che un'azienda a valle della filiera impedisca per propria negligenza di risalire all'identificazione dell'origine del problema potrebbe essere interpretato come una sorta di concorso di colpa...
Questa è la mia personalissima opinione e mi piacerebbe veramente avere il parere di qualcuno che di legge se ne intende..
Ciao ragazzi! Mi ricollego a questa discussione per porvi una domanda (Giulio se vuoi sposta pure il mio post in una sezione più idonea; non voglio assolutamente andare off-topic). Al punto 4.16.1 dello standard IFS (versione 5 - agosto '07) si parla di rintracciabilità e, nello specifico, viene richiesta la correlazione del prodotto finito con le partite degli imballaggi a diretto contatto con esso. Fino ad oggi, noi ci limitavamo a compilare una semplice scheda di entrata degli imballaggi primari e, dalla data di rilascio del prodotto (cioè il lotto che compare sulla confezione), incrociando i dati, riuscivamo a risalire al fornitore e, con una discreta approssimazione alla partita dell'imballo.. C'era solo un pò di incertezza a cavallo tra la fine di una partita e l'inizio di quella successiva. Non so se mi sono spiegato bene... Ora, ci è stato richiesto di perfezionare questo aspetto. Avete qualche suggerimento che ci consenta di far fronte alla richiesta, senza appesantire eccessivamente il carico di lavoro del personale? Grazie mille a tutti!!!
ciao uno dei documenti più completi sull'argomento è "Industrial guidelines on traceability of materials and articles for food contact". E' stato elaborato dalle associazioni europee che rappresentano i produttori dei diversi tipi di materiali da imballaggio, è suddiviso per filiere vetro, metalli, plastica, carta- cartone- cartoncino, legno, gomme ecc indica come gestire la tracciabilità degli imballaggi nelle aziende alimentari, nei punti vendita che confezionano direttamente i prodotti, e come dovrebbe essere gestita la tracciabilità durante la produzione dei materiali da imballaggio. Ciao
Segnalo questo documento
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