Tracciabilità packaging

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Oggetto:
Le aziende alimentari hanno l'obbligo anche di tracciare il packaging? Solo quello primario oppure anche quello secondario, terziario,...??

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Oggetto: Tracciabilità packaging
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Ciao, solo se l'azienda è o intende certificarsi (BRC, IFS in particolare).

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Oggetto:
Nell'azienda dove lavoro lo facciamo da tempo per un discorso di certificazione.

Tuttavia, vi invito a prendere visione del Regolamento CE n°1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (lo trovate allegato alla presente dichiarazione), che dice:

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi

Poi passa a dare la definizione di rintracciabilità ossia:

la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione

All'articolo 17 del suddetto decreto viene fugato ogni dubbio:

1) La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
2) Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3) I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti
.

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Oggetto:
In base alla 1935/2004 ho capito bene se dico che: - l'azienda che produce alimenti è tutelata legalmente se nell'utilizzo dell'imballo e la relativa vendita "traccia" il fornitore dell'imballo? - è un "surplus" per l'azienda alimentare che utilizza l'imballo tracciare l'imballo singolo se questo ha un codice/lotto singolo... Il problema maggiore potrebbe nascere nel momento in cui dovessi richiamare un prodotto causa imballo difettoso. Nel primo caso dovrei ritirare tutti i prodotti contenuti nell'imballo difettoso dello stesso fornitore, nel secondo caso riuscirei ad isolare un singolo lotto/partita/lavorazione di imballi. Spero di essermi spiegato in maniera decente. Attendo commenti...

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Oggetto:
In base alla 1935/2004 ho capito bene se dico che: - l azienda che produce alimenti è tutelata legalmente se nell utilizzo dell imballo e la relativa vendita traccia il fornitore dell imballo? - è un surplus per l azienda alimentare che utilizza l imballo tracciare l imballo singolo se questo ha un codice/lotto singolo... Il problema maggiore potrebbe nascere nel momento in cui dovessi richiamare un prodotto causa imballo difettoso. Nel primo caso dovrei ritirare tutti i prodotti contenuti nell imballo difettoso dello stesso fornitore, nel secondo caso riuscirei ad isolare un singolo lotto/partita/lavorazione di imballi. Spero di essermi spiegato in maniera decente. Attendo commenti...
Partendo dal presupposto che non sono un giurista, mi verrebbe da risponderti che è senz'altro indispensabile tracciare il fornitore, ma è anche altrettanto importante tracciare l'imballaggio (almeno suddividendolo per consegna, ossia per documento di trasporto - DDT - con cui ti è stato consegnato). Questo, al fine di consentire alla macchina della rintracciabilitàdi avanzare senza incepparsi.

Tracciare un fornitore potrebbe essere un'operazione relativamente semplice: mettiamo ad esempio che una ditta si avvalga di un singolo fornitore per tipologia di imballo.

Il problema sta nel riuscire a mettere in condizione il fornitore di avvisare, a sua volta, il suo fornitore (se lo ha) e gli eventuali altri clienti a cui abbia consegnato il medesimo imballo "incriminato".

Quando il Regolamento 1935/2004 parla dell'attribuzione della responsabilità penso si riferisca proprio a questo... Occorre non intralciare la rintracciabilità dell'imballo da valle a monte.

Il fatto che un'azienda a valle della filiera impedisca per propria negligenza di risalire all'identificazione dell'origine del problema potrebbe essere interpretato come una sorta di concorso di colpa...

Questa è la mia personalissima opinione e mi piacerebbe veramente avere il parere di qualcuno che di legge se ne intende..

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Oggetto:
Interpretando alla lettera il regolamento, secondo me è sufficiente tenere traccia del fornitore. Dice infatti: "gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare ALMENO le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali".

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Oggetto:

Ciao ragazzi!

Mi ricollego a questa discussione per porvi una domanda (Giulio se vuoi sposta pure il mio post in una sezione più idonea; non voglio assolutamente andare off-topic).

Al punto 4.16.1 dello standard IFS (versione 5 - agosto '07) si parla di rintracciabilità e, nello specifico, viene richiesta la correlazione del prodotto finito con le partite degli imballaggi a diretto contatto con esso. Fino ad oggi, noi ci limitavamo a compilare una semplice scheda di entrata degli imballaggi primari e, dalla data di rilascio del prodotto (cioè il lotto che compare sulla confezione), incrociando i dati, riuscivamo a risalire al fornitore e, con una discreta approssimazione alla partita dell'imballo.. C'era solo un pò di incertezza a cavallo tra la fine di una partita e l'inizio di quella successiva.

Non so se mi sono spiegato bene... Ora, ci è stato richiesto di perfezionare questo aspetto. Avete qualche suggerimento che ci consenta di far fronte alla richiesta, senza appesantire eccessivamente il carico di lavoro del personale?

Grazie mille a tutti!!!


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Oggetto:

ciao

uno dei documenti più completi sull'argomento è "Industrial guidelines on traceability of materials and articles for food contact".

E' stato elaborato dalle associazioni europee che rappresentano i produttori dei diversi tipi di materiali da imballaggio, è suddiviso per filiere vetro, metalli, plastica, carta- cartone- cartoncino, legno, gomme ecc

indica come gestire la tracciabilità degli imballaggi nelle aziende alimentari, nei punti vendita che confezionano direttamente i prodotti, e come dovrebbe essere gestita la tracciabilità durante la produzione dei materiali da imballaggio.

Ciao

  


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Parole chiave (versione beta)

fornitore, rintracciabilita, imballaggi, regolamento ce n 1935 2004, azienda settore agroalimentare, prodotto, consumatore, prodotto alimentare, controllo, lavoro, filiera, origine, associazione, legge, certificazione brc ifs, tracciabilita, cavallo, carta, autorita competente, packaging, confezione, tracciabilita packaging, alimenti, certificazione, scienze tecnologie alimentari, ifs, cartone, resa, produzione, base

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