Interessante discussione.
E' vero che gli agronomi non si possono fregiare del titolo di "Tecnologo alementare" ( e nemmeno di quello di "Enologo")
tuttavia non si può sostenere che non possano esercitare nelle materie che sono di pertinenza del "Tecnologo alimentare" (e anche dell'Enologo).
Ai sensi della legge professionale degli agronomi la L. n.3 del 1976 sono di competenza degli Agronomi tra l'altro (vedasi art.2)
"g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;"
"o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;"
Inoltre il comma 2 dell'art.2 della L. n.3 del 1976 recita "2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza."
E' principio ormai accolto dalla giurisprudenza che la "competenza professionale" non è necessariamente una "riserva professionale" e quindi una competenza professionale può appartenere benissimo a più professioni ordininistiche distinte.
D'altronde lo stesso comma 4 del suddetto articolo 2 della legge n. 3 del 1976 recita:
"4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."
Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronomi non possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica.