Caro birillo55, come tu giustamente segnali, vi è ancora grande confusione riguardo alla nostra Professione. Il Titolo di Tecnologo Alimentare spetta esclusivamente a chi sia regolarmente iscritto all'Albo, come stabilito dalla Legge n°59 del 18 gennaio 1994
A chi si fregia di tale Titolo, senza averne i requisiti, consiglierei di dare una letta a questa Discussione:
Aspetto altri commenti: è giusto che un professore che insega Processi delle Tecnologie Alimentari sia un Agronomo e costringa gli studenti a studiare solo latte e vino, perchè forse conosce meglio questi due prodotti?
Interessante discussione. E' vero che gli agronomi non si possono fregiare del titolo di "Tecnologo alementare" ( e nemmeno di quello di "Enologo") tuttavia non si può sostenere che non possano esercitare nelle materie che sono di pertinenza del "Tecnologo alimentare" (e anche dell'Enologo). Ai sensi della legge professionale degli agronomi la L. n.3 del 1976 sono di competenza degli Agronomi tra l'altro (vedasi art.2) "g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;" "o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;" Inoltre il comma 2 dell'art.2 della L. n.3 del 1976 recita "2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza." E' principio ormai accolto dalla giurisprudenza che la "competenza professionale" non è necessariamente una "riserva professionale" e quindi una competenza professionale può appartenere benissimo a più professioni ordininistiche distinte. D'altronde lo stesso comma 4 del suddetto articolo 2 della legge n. 3 del 1976 recita: "4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti." Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronomi non possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica.
Mi permetto di dissentire. Da ciò che tu stesso scrivi si evince che un Agronomo non può insegnare tutto ciò che compete ad un Tecnologo Alimentare. In nessuna delle cose elencate figurano le aziende prettamente alimentari, anche in ciò che evidenzi in grassetto poiché si parla di "produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie". E' il caso di industrie ortofrutticole, industrie di macellazione, industrie agricole, tanto per citarne alcune: non mi pare si parli di industrie alimentari. Dove collochi per esempio una industria di biscotti nelle 3 categorie suddette? Stesso discorso per "le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse": come interpreta un agronomo senza specifiche competenze extra curriculari delle analisi di shelf-life su una pasta fresca ripiena? "E' principio ormai accolto dalla giurisprudenza che la "competenza professionale" non è necessariamente una "riserva professionale" e quindi una competenza professionale può appartenere benissimo a più professioni ordininistiche distinte." VERISSIMO concordo pienamente. "Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronomi non possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica." Più semplicemente è una violazione del codice deontologico dei tecnologi alimentari nonché un abuso perseguibile penalmente. Ti sta scrivendo una persona laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari e specializzata in Gestione della Qualità dei Prodotti Alimentari che, per etica e per rispetto della Legge, non si è mai fregiata del titolo di Tecnologo Alimentare non essendo iscritta all'Albo. Saluti.
macgala ha scritto: << in ciò che evidenzi in grassetto poiché si parla di "produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie". E' il caso di industrie ortofrutticole, industrie di macellazione, industrie agricole, tanto per citarne alcune: non mi pare si parli di industrie alimentari. Dove collochi per esempio una industria di biscotti nelle 3 categorie suddette? >> Quando qualcuno mi dimostrerà che i biscotti per il consumo umano si producono a partire da derivati dal petrolio e non a partire da materie prime prodotte dall'agricoltura, ne riparleremo (anche se ammetto che su questo punto valga la celebre affermazione: "mai dire mai"). Per adesso ricorderei che le Norme non si leggono una per una, bensì nelle loro connessioni con tutto l'Ordinamento Giuridico; l'Art. 2135 del Codice Civile, nell'ultima revisione dell'ultimo comma, ha introdotto una nozione molto estensiva di Attività Connessa all'Agricoltura, in tale ultimo comma si legge: "Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Se una Filiera produttiva si basa su "prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali" è un po' difficile sostenere che essa non sia una filiera produttiva connessa all'agricoltura e che in essa un Agronomo non potrebbe mai fornire Consulenze; a meno di non retrocedere ad una vecchia mentalità Agroindustriale degna del secondo dopoguerra del Novecento. macgala ha scritto: << Stesso discorso per "le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse": come interpreta un agronomo senza specifiche competenze extra curriculari delle analisi di shelf-life su una pasta fresca ripiena? >> e ancora: << "Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronomi non possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo Alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica." Più semplicemente è una violazione del codice deontologico dei tecnologi alimentari nonché un abuso perseguibile penalmente. >> Ci sarebbe una violazione limitata all'indebito uso del Titolo laddove un Agronomo meramente tale usasse il titolo di Tecnologo Alimentare o di Enologo; ma non sussiste necessariamente un reato penale di esercizio abusivo di professione se un Agronomo fa cose che rientrano anche nella competenza di Tecnologi Alimentari ed Enologi. Era questo il senso dell'invito a non fossilizzarsi su dispute meramente nominalistiche. Ad esempio ci sono Agronomi che gestiscono dei Laboratori di Chimica Pedologica e degli Alimenti e che si occupano anche di fare Analisi Enologiche applicando il metodo Glory e facendo anche profili antocianici e lo fanno col solo Titolo di Agronomo, piaccia o non piaccia ma è legittimo. E in questo tipo di laboratori si possono trovare anche dei laureati in Chimica o dei Biologi Nutrizionisti. E molto probabilmente costoro non sentano l'esigenza di avere il Titolo di Enologo o di Tecnologo Alimentare, come magari non gli interessa avere il titolo di Cavaliere o di Commendatore. Certo forse il vero problema è un altro, ovverosia: a qualche realtà industriale magari dà fastidio che certe attività siano esercitate in forma libero professionale o di lavoro autonomo, o in forma di associazione in partecipazione tra lavoratori autonomi.
Se leggi in altre discussioni del forum capirai che per me il titolo in senso stretto non significa una mazza. Ho conosciuto geometri (o anche persone con la terza media) fare il lavoro dei tecnologi alimentari 100 volte meglio dato che erano in azienda da 30 anni. Hai scritto tu "Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronominon possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica." e questo se mi permetti è una violazione palese anche perseguibile penalmente. Fare il lavoro di un tecnologo alimentare essendo agronomo (e farlo anche meglio se si hanno le competenze) è secondo me lecito. Prendersi il titolo no, come se un tecnologo alimentare con 7 corsi di specializzazione in ambito agronomico dicesse di essere un agronomo. Poi magari mi sbaglio. Partendo dal discorso iniziale non mi metto ad interpretare la legge e le parole giuridiche, il mio appunto è che mi sembrava di aver capito che un agronomo può tranquillamente insegnare tecnologie alimentari o ad esempio processi della tecnologia alimentare o addirittura igiene degli alimenti. Per me è follia e non a caso la regione toscana, per i requisiti dei docenti dei corsi per alimentaristi include anche gli agronomi ma solo per docenze in ambito agronomico. Chiaro ovviamente che i biscotti provengono da materie prime agricole ma se mi paragoni un allevamento zootecnico con una pasticceria non ci siamo proprio. Riassumendo: ad ognuno il suo ma mai solo in base al foglio di carta appeso in ufficio, la competenza passa avanti. Millantare competenze o titoli è truffaldino. Impedire a chi ha le competenze di svolgere un lavoro è un abuso (o forse semplice selezione del personale?). P.s. "Certo forse il vero problema è un altro, ovverosia: a qualche realtà industriale magari dà fastidio che certe attività siano esercitate in forma libero professionale o di lavoro autonomo, o in forma di associazione in partecipazione tra lavoratori autonomi." Non l'ho capita.
macgala ha scritto << Hai scritto tu "Quindi l'insistere sul fatto che gli Agronominon possano fregiarsi del titolo di "Tecnologo alimentare" (o anche di "Enologo") è un po' come l'insistere in una disputa meramente nominalistica." e questo se mi permetti è una violazione palese anche perseguibile penalmente. >>
E dagli.... macgala, mi sembra che qui continui ad interpretare in senso polemico una precedente affermazione neutra ed assertiva riferita non a un titolo in sè, ma all'esercizio di una attività profesionale. Era come se scrivessi: inutile stare a sottolineare che gli agronomi non possono fregiarsi del titolo di Tecnologo alimentare o di Enologo quando poi possono legittimamente fare cose che rientrano nell'attività di un Tecnologo alimentare o di un Enologo, a meno di non commettere l'errore di pensare che un "titolo" conti di più dell'effettivo e legittimo esercizio di una attività professionale.
Se poi ti piace citare il diritto penale, be, allora io non sarei nemmeno così sicuro del fatto che per la legge italiana sia di per sé reato penale il mero uso di titolo non conseguito in assenza di un illegittimo esercizio di attività professionale.
Il reato di esercizio abusivo di professsione di cui all'art.348 del codice penale si ha solo quando c'è un "esercizio" illegittimo di una professione, cioè la norma penale considera come condotta integrativa del reto solo l''"esercizio" della professione, non il puro e semplice uso di titolo.
Il puro e semplice utilizzo di un titolo non effettivamente conseguito sembrerebbe ricadere nella norma "depenalizzata" ruricata "usurpazione di titoli ed onori" di cui all'art.498 del codice penale, la quale non prevede una sanzione penale, ma una semplice sanzione amministrativa pecuniaria, e ad. esempio comprende anche il caso di chi si dichiari dottore laureato senza esserlo, di chi si dichiari cavaliere senza esserlo, di chi si fregi anche di un titolo onorifico riconosciuto dalla Repubblica senza averlo conseguito di chi si fregi di un titolo professionale non conseguito senza esercitare.
Comunque ripeto, ad un Agronomo abilitato per legge a svolgere attività professionali analoghe a quelle che possono svolgere Tecnologi alimentari ed Enologi di solito non interessa se non lo chiamano Enologo o Tecnologo alimentare, gli interessa solo poter svolgere legittimamente tali attività.
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