Dicitura sulla confezione ovetto uova cioccolato fondente

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Oggetto: Dicitura sulla confezione ovetto uova cioccolato fondente

Per quanto riguarda i giocattoli, la normativa è ampia e dettagliata (cfr. DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ).

Al contrario, non mi risulta l'esistenza di specifiche norme relative ad alimenti che, per le loro caratteristiche, possano costituire rischi per i consumatori più piccoli.

Recentemente l'argomento è stato oggetto di iniziative a livello ministeriale (cfr. Giornata sulle manovre di disostruzione in età pediatrica): come si vede, nel comunicato non si fa riferimento ad alcuna norma particolare.

Ovviamente ciò non significa che i produttori possano trascurare questo tipo di rischio.

Come è noto, della sicurezza degli alimenti si occupa il reg. 178/02:

Art. 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti

...

3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: ...

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: ...

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

Da non dimenticare, inoltre, quanto stabilito dal regolamento 1169/11:

Articolo 4  Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti

1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: ...

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: 

iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

Concludendo, direi che la dicitura che segnali risponde pienamente a quanto previsto a livello normativo (senza contare gli obblighi di prudenza e diligenza che incombono su ogni operatore).

 



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Parole chiave (versione beta)

alimenti, consumatore, rischio, sicurezza prodotti alimentari, livello, sicurezza, sicuro, etichetta, regolamento ce n 178 2002, regolamento ue n 1169 2011, requisiti

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