Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169
"Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"
Art. 9.
Produzione e confezionamento
1. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 , n. 111
Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodottialimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Art. 10.
Produzione e confezionamento
1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanita'.
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5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica,in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia,in medicina o in scienze e tecnologie alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo.