A seguire.
E' successo per molti altri elenchi previsti da Regolamenti.
Nel frattempo:
Articolo 25
Inserimento dell’elenco di sostanze aromatizzati
nell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base
e regime transitorio
1. L’elenco comunitario è istituito inserendo l’elenco di
sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento
all’atto della sua adozione.
2. In attesa dell’istituzione dell’elenco comunitario si applica il
regolamento (CE) n. 1331/2008 per la valutazione e l’autorizzazione
delle sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di
valutazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2232/96.
In deroga a tale procedura non si applica alla valutazione e all’autorizzazione
il termine di nove mesi di cui all’articolo 5, paragrafo
1, e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
3. Le opportune misure transitorie, intese a modificare elementi
non essenziali del presente regolamento, anche completandolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.