Come suggerisce trentino, trattandosi di bevanda alcolica, è sempre buona cosa chiedere pareri agli Enti interessati (se li chiedi e se ti rispondono, faccelo sapere).
In ogni caso, i prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita, sono trattati (con qualche piccola differenza tra i due testi), sia dal buon vecchio 109/92 (art. 14), sia dal nuovo 1169/11 (art. 8).
Come puoi facilmente verificare, non è affatto sufficiente riportare sulle bolle di accompagnamento (ddt) e sulle fatture di vendita la dicitura "merce non destinata alla vendita in quanto da terminare il confezionamento" e il lotto di confezionamento.
In particolare, poi, la scritta cui tu ti riferisci ("merce non destinata alla vendita in quanto da terminare il confezionamento") non saprei dire se mi convince sino in fondo: considerando il peso medio dei nostri controllori, non vorrei che, anzichè tranquillizzarli, li confondesse. Vedi tu.