Non conosco a fondo l'argomento, quindi tento una risposta interpretando la normativa:
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO – Accordo 17 dicembre 2009 - Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale». (Rep. Atti n. 253/CSR) (In GURI n. 14 del 19 gennaio 2010):
2. REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO STABILIMENTI
Tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento .
REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004:
Art. 4 Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti
…gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'All. III del presente regolamento possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti...
L'allegato III (Requisiti specifici) del citato regolamento si occupa di: - carni di ungulati domestici, - carni di pollame e di lagomorfi, - carni di selvaggina d'allevamento, - carni di selvaggina selvatica, - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente, - prodotti a base di carne, - molluschi bivalvi vivi, - prodotti della pesca, - latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti da colostro, - uova e ovoprodotti, - cosce di rana e lumache, - grassi fusi di origine animale e ciccioli, - stomachi, vesciche e intestini trattati, - gelatina, - collagene,
Conclusioni
La normativa comunitaria e quella nazionale concordano nel limitare l'obbligo di registrazione e riconoscimento, non a TUTTI gli alimenti di origine animale, bensì unicamente a quelli compresi nell'allegato III, tra i quali non figura né il miele, né l'estratto di carne.
Questo parrebbe potersi concludere, salvo ulteriori osservazioni di chi ne sa di più.
Saluti
alf