Caro longobardo,
temo che la tua interpretazione della nota ministeriale (che, purtroppo non sono riuscito a trovare in forma integrale) non sia esatta.
Il “binomio” formaggio + fecola NON è “formaggio”, ma, appunto, formaggio + qualcos'altro, che non rientra nella definizione di cui al RDL 2033/25 (Il nome di "formaggio" o "cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.).
Le violazioni a tale articolo nascevano proprio dal fatto che la fecola, essendo sostanza non prevista, trasformava il formaggio in qualcosa d'altro (sofisticazione).
La nota ministeriale ha sanato la faccenda autorizzando la presenza di fecola (ATTENZIONE: in formaggi a pezzi, non in quelli grattugiati, stando almeno al brano citato nell'articolo di newsfood) come sostanza antiagglomerante.
Quanto al fatto che la fecola sia un additivo, ho già risposto: gli additivi sono quelli elencati nella parte B dell'allegato II del reg. 1333/08.
A questo punto, ti suggerirei di contattare Minsal per chiedere se la deroga di cui alla loro nota vale anche per i formaggi grattugiati. (Osservo a questo proposito e per quel che può valere, che i disciplinari del parmigiano reggiano grattugiato e del grana padano grattugiato NON ammettono la presenza di antiagglomeranti).