Il testo di riferimento è il comma 7-bis dell'art. 14 del 109/92:
7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve. (Comma aggiunto da Decr. L.vo 23.6.03 n. 181)
Direi che il senso è piuttosto chiaro (comunque è sempre meglio chiedere che sbagliare):
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a) se i prodotti contenuti nel cesto, o meglio le loro etichette, sono tutte leggibili dall'esterno, sul cesto può anche non esserci apposto nulla;
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b) in caso contrario, sul cesto si deve indicare almeno l'elenco dei prodotti contenuti ed il TMC più breve.
Personalmente, tenendo presente la poca attenzione dei consumatori, raccomanderei, comunque, l'opzione b).
In ogni caso, sulle singole confezioni, tutte regolarmente etichettate, non va apposto nulla.
Non vi è traccia di tale disposizione, peraltro di puro buon senso, nell'1169/11: attendiamo il documento di raccordo che i nostri legislatori stanno ruminando.
Ciao
alf