Etichettatura ricotta fresca....da consumarsi "preferibilmente" o "entro" ?
Grazie Vincenzo
Etichettatura ricotta fresca....da consumarsi "preferibilmente" o "entro" ?
Grazie Vincenzo
Ciao Vincenzo,
"Il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente...) è sostituito dalla data di scadenza (da consumarsi entro...) nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico" (Le etichette dei prodotti alimentari - G. De Giovanni)
Non vi è una lista di tali prodotti comunque sicuramente quelli con shelf-life inferiore a 30 giorni rientrano in questa categoria.
Anche la ricotta fresca come le paste fresche, etc. pur avendo in molti casi durabilità superiore ai 30 giorni, essendo substrati molto sensibili alla proliferazione microbiologica, devono riportare l'indicazione della data di scadenza.
Ciao
Alfredo
Grazie Alfredo..chiarissimo e gentilissimo
Concordo con alf . Stante l'elevata deperibiltà la ricotta fresca è assoggettata all'istituto giuridico della data di scadenza . Suscettibile di sanzione amministrativa nel caso di esposizione per la vendita superata tale data . (Articolo10 comma 7 D.lgsvo n°109 del 27.01.1992 come modificato dal Dlgsvo 181/03) . Nessuna sanzione amministrativa invece e prevista per i prodotti non altamente deperibili , per i quali sia stato utlizzato il similare ma a affatto coincidente istituto giuridico del " Termine minimo di conservazione " Il quale riveste la caratteristica di un termine di garanzia qualitativa da parte del produttore . Ne deriva che nessuna sanzione e appilcabile al commerciante (nel caso di prodotti che abbiano superato il cosiddetto termine minimo di conservazione) . Inoltre se il TMC non è superato da molto tempo (questa e una valutazione del commerciante anche in relazione a caratteristiche peculiari del prodotto , anche in ambito di procedure haccp ritengo). Il coomerciante può lettigamente venderlo . Assumendone però la completa responsabilità in caso di qualsivoglia non conformità emersa successivamente . Inoltre dovrà informare lealmente l'acquirente sul superamento della data e (questa e una convizione personale) venderlo ad un prezzo minore . Naturalmente allo stato attuale e pura fantascienza . In quanto la stragrande maggioranza degli acquirenti (Ma anche dei cossidetti OSA) , non conosce la differenza tra i due istituti giuridici (purtroppo) Conseguenza ? Lo spreco di un gran numero di prodotti ancora perfettamente edibili . Altra problematica (non di poco conto) . Problematica che può investire anche la ricotta . La quale sovente risulta originariamente preconfezionata e venduta allo stato sfuso dal dettagliante previo frazionamento . Prendendo alla lettera l'articolo 16 1 comma del D.lgsvo 109/92 siffata tipologia di prodotti soggiace al regime giuridico dei prodotti sfusi . Categoria per la quale (con sola eccezione delle paste fresche farcite (ravioli lasgne tortellini) non è prevista come obbligatoria ne nella fase di vendita diretta alconsumatore . ne nella fase antecedente la vendita al consumatore finale (articolo 16 comma 7) l'indicazione afferente alla data di consumabiltà e del Termine minimo di conservazione . Vero è che la maggiorparte dei produttori , pur non avendone l'obbligo giuridico , hanno inserito spontanemente una delle due indicazioni (indicazione a mio sommesso avviso , la quale una volta inserità riflette aspetti obbligatori sul suo rispetto dal dettagliante . In ogni caso il dettato legislativo è quello sopraindicato è potrebbe fare insorgere non problemi secondari agli organi di vigilanza . Altra problematica , (A mio sommesso avviso) , deriva dalla nozione giuridica di vendita al dettaglio che fornisce il Reg (CE) 178/02 . Il quale inserisce nella nozione anche gli esercizi somministrazione (quali ristroranti Mense ecc ecc) e addiritura i punti vdi vendità all'ingrosso . Stridendo non poco con la legislazione sia nazionale sia derivante da direttive comunitarie poi recepite dall'ordinamento nazionale . Mi spiego meglio.In precedenza il precedente orientamento tendeva ad escludere dal campo d'applicazione del Dlgs.vo 109/92 gli esercizi di somministrazione (caratterizzati dalla consumazione in loco del prodotto alimentare) e cioè ristoranti mense ed altre collettività analoghe . Espressamente equiparate ai consumatori finali dall'articolo 1 del D.lgsvo 109/92 . Per il fatto che il piu volte citato D.lgsvo 109/92 trovasse il proprio campo d'applicazione , esclusivamente nella fase di vendita strettamente intesa ai consumatori finali e hai soggetti a questi equiparati . Con la conseguenza , che nel di rinvenimento di prodotti scaduti in senso stretto all'interno di un laboratorio cucina annesso ad un ristorante o mensa non risultava applicabile la sanzione amm di cui all'articolo 10 comma 7 del D.lgsvo 109/92. In sostanza la situazione è stata risolta mediante vere acrobazie tecnico-giuridiche . Con il sequestro amm (articolo 20 DPR 327/80) e contestuale prelievo di una confezione da sottoporsi ad analisi microbiologica (attuando la procedura di cui all'articolo 223 delle norme di attuazione e coordinamento del C.C.P. D.lgs.vo 271/89 . Campione pert analisi uniche e non ripetibili ) Inoltre si è applicata contestualmente la sanzione di cui all'articolo 9 della Legge 283/62 (articolo questo tutt'ora in vigore ma depenalizzato dal D.lgs.vo 507/99) . L'articolo 9 veniva applicato , in quanto l legislatore per i prodotti contraddistinti dalla data di scadenza , adoperando la frase "E vietata la vendità ......(.omisis). Ne ha decretato sostanzialmente un divieto di utilizzo anche per altri ultizzatori commerciali . Con la conseguenza che prodotti alimentari scaduti , rinvenuti all'interno di una cucina di un ristorante o mensa venivano ad assumere la qualifica di sostanze vietate nella preprazioone di alimenti o bevande . Anche se esse stesse appartenavano alla categoria . Per concludere con le nuove definizioni emerse col Reg(CE) 178/02, e opinione di chi scrive , che dovrà essere riviso il precedente orientamento sul campo d'applicazione del D.lgsvo 109/92 . Salutoni Robert
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