Scusate l'ignoranza ma mi sfugge quale sia la funzione utile di siffatto additivo (regolatore di acidita questo l'ho capito) in molluschi cefalopodi freschi , decongelati .
Grazie Robert
Scusate l'ignoranza ma mi sfugge quale sia la funzione utile di siffatto additivo (regolatore di acidita questo l'ho capito) in molluschi cefalopodi freschi , decongelati .
Grazie Robert
Scusatemi se rinnovo il quesito. L'additivo E 330 (appartente alla categoria dei cosidetti correttori di acidità) in un prodotto della pesca (molluschi cefalopodi nel caso in specie) , svolge la sua primaria funzione . Cioè di regolatore di Acidita . Oppure (come del resto non espressamente vietato dalle norme sull'additivazione) svolge nel prodotto un effetto non coicidente col principale (Ad esempio conservativo) di regolatore di acidità?
In caso affermativo è ancora leggittimo definire tale additivo in etichetta come "Correttore di acidità" ?
Saluti a tutti
Robert
L'attuale normativa sull'etichettatura (decr.to leg.vo 109/92) prevede che gli additivi vengano dichiarati precisando il nome della categoria di appartenenza. Le caratteristiche di tali categorie sono definite dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari), il quale stabilisce, inoltre, che (art. 2, comma 3):
" L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'all. I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni."
In altre parole, è il fabbricante che stabilisce legittimamente come classificare gli additivi che impiega.
Nel caso in questione, è peraltro possibile che, con buona pace di quanto dichiari il produttore, l'E330 svolga in realtà (anche) altre funzioni (antiossidante?), addirittura prevalenti rispetto a quella dichiarata in etichetta.
Grazie Alf . Sempre esaustivo e altamente professionale . Ritengo che nel caso di specie svolga una funzione diversa . Lo penso in quanto (ma potrebbe essere stato unicamente un tentativo per annullare la sanzione pecuniaria ) .Circa due anni fà venni a conoscenza di una sanzione irrogata in sede di vigilanza ad una ditta (operante nel settore della pesca) . Ditta la quale nell'etichettatura corredante gli imbalaggi globali annoverava nella categoria degli additivi ad azione conservativa l'acido citrico . Ingrediente questo sulla base dell'allegato al vecchio 109/92 (piu volte modficato ) veniva annoverato per contro nella categoria dei regolatori di acidita .
Nonostante la memoria difensiva inoltrata , dalla ditta tutta incentrata su azione a carattere conservativo che l'additivo di cui sopra , in riferimento a questa categoria di prodotti avrebbe svolto come azione principale .
L'autorità competente per la specifica materia (in Toscana la Regione) , respinse la memoria basandosi sulla categorizzazione desumibile in sede di allegato dal piu citato D.lgsvo 109/82 .
Alf ,colgo questa occasione per esporti un quesito (Effettivamente molto strano) circa il verbo utilizzato dal D.lgsvo 108/92 in sede di articolo 4 comma 5 dal Decreto legislativo 108/92 . il quale disciplina l'attestazione di conformità , rilasciata dal produttore all'utilizzatore dei materiali (Nel caso di specie vaschette plastiche per prodotti gastronomici preparati in un laboratorio annesso alla grande distribuzione . Mi spiego meglio in alcune versioni del testo si usa l'espresssione (relativa alla ditta utilizzatrice) . "La ditta deve essere fornita"......omisisis . In altri relativi allo stesso Decreto legislativo si legge invece : Il prodotto deve essere acompagnato ............... E una cosa alquanto strana Inoltre a livello di eventuali contenziosi l'adoperare (A mio modesto avviso no) uno dei due verbi inquadrerebbe (secondo alcune tesi) ipotesi diverse per l'applicazione di eventuali sanzioni .
Sei al corrente se il verbo utilizzato in origine (E sinceramente non riesco a capire quale) abbia subito delle modifiche ? .
E mia opinione personale comunque che a prescindere del verbo utilizzato (Anche alla luce dei piu recenti Regolamenti comunitari) , la mancata esibizione di un documento( secondo me molto importante ) dopo un congruo periodo dalla richiesta (Oltre trenta giorni) , senza fornire motivazioni innopugnabili circa il suo mancato invio configura la sanzione pecuniaria prevista .
E Cosa molta italiana questa . Magicamente dopo la notfica degli estremi della sanzione il documento salta fuori (A quasi due mesi dal controllo e contestuale prelievo ) Ed anzi un altra copia viene allegata alla memoria difensiva . Sostenendo la tesi (piuttosto bizzara) che e sufficiente la mera detenzione del documento presso la sede Legale (Ubicata a circa 300 km dalla succursale tutt'altro che piccola della succursale di questa catena di distribuzione ) La norma e molto chiara ed agevole lettura .Il Soggetto Commerciale che utilizza i materiali a contatto (Sia esso succursale o altro) deve essere munito dell'attestazione di cui trattasi .
A meno che non fornisca tempestivamente all'organo di controllo validi e fondati motivi inerenti la momentanea assenza presso la succursale che utilizza in vasta scala i contenitori plastici della cosidetta "Attestazione di conformità o di altra documentazione equipollente rilasciata , se non erro da un laboratorio pubblico .
Salutoni Robert .
Innanzitutto Alf . Venendo all'illecito amministrativo , sono sicuro che avvene dopo le modifiche apportate al D.lgsvo.109/92 dal D.lgsvo 181/03 . Nella fattispecie (poi prossimamente saprò essere più preciso) , la violazione addebitata alla ditta , afferiva specificamente (per quanto concerne gli aspetti squisatamente inerenti all'etichetta) , potrei errare in quanto non l'ho accertata direttamente . Violazione all'articolo 5 del Decreto Legislativo 109/92 come modificato .......omissis in relazione all'allegato della stessa disciplina decretizia in relazione al D.M. 206/99 e alle relative definizioni delle categorie in relazione alla funzione tecnologica esplicata in modo principale sulla derrata alimentare .
Il D.M 206/99 , se non ricordo male non pone alcun veto per l'utlizzo di un addittivo annoverato in una determinata categoria , qualora lo si utlizzi per funzioni od obbiettivi che nel caso specifico non quelli propri della categoria di appartenza .
A titolo esemplificativo , e notorio che l'azione svolta dalla categoria degli additivi meglio noti come solfiti a riguardo dei crostacei macruri freschi e congelati e principalmente (se non in via esclusiva) quello di un azione antiossidante . Volta a prevenire la fenomenologia della cosiddetta " Black spot" . Cioe l'annerimento precoce ,il quale deprezzerebbe il prodotto agli occhi dei consumatori finali . Questo Nonostante sifatta categoria di addittivi , sia espressamente inserita dal D.M 209/96 e anche credo , dai recenti regolamenti comunitari nella categoria degli additivi ad azione conservante .
In ogni caso nei prossimi giorni sarò piu documentato sulla tipologia sanzionatoria di cui sopra .
Per concludere volevo esprimere i piu sentiti complimenti per questo sito e vi ringrazio per l'ospitalità che mi fornite . nonostante non appartenga alla vostra categoria professionale . Il prendere conoscenza di tanti aspetti (non dico completamente sconosciuti ma sicuramente peculiari della vostra professione) , costituiscono per me un fenomeno di arricchimento culturale e professionale di entità affatto secondaria . E se alle volte magari vi annoio con argomentazioni , per cosi dire di carattere tecnico-giuridico vi faccio preghiera di tollerare questa cosa , ma discende per il gande amore (Nonostante mille difficolta dovute all'appartenenza a stutture diciamo pure mastondotiche e che come priorità non le conferiscono certamente al settore della prevenzione .
Alle volte sento commenti molto negativi (circa l'attività di controllo ufficiale espletata dalla mia categoria , la quale diversi rami e non quello alimentare ) . Per carità indubbiamente vi sono lacune notevoli e persone che non svolgono con la necessaria attenzione e corretezza il nostro lavoro ( Purtroppo le mele marce si annidano ovunque ) .
Vi assicuro , che pur avendo meno visbilità mediatica , rispetto ad altri organi di vigilanza , vi assicuro che esistono miglialia (Pochi veramente per i compiti assegnatici ) di tecnici della prevenzione e anche medici veterinari che ogni giorno compiono il proprio lavoro senza fare sconti a nessuno . E tra mille difficolta , sopratutto per la scarsa disponibilità di risorse umane e alle volte anche di attrezzature (non so avete idea quale trafila si debba fare anche perl'acquisto banale ma a noi essenziale ) . Mi spiacerebbe veramente tanto qualcuno fomasse nel proprio intimo convicimento una sorta di pregiudizio . (Ritengo di no in questa sede) . Per quanto concerne gli altri organi di controllo ho la fortuna di collaborare con loro a livello operativo (come credo avvenga a molti colleghi) E per i quali nutro la massima stima . (Anche perche avendo questa tipologia di rapporto , tra l'altro con organi che affrontano problematiche analoghe) .
In caso di bisogno ed urgenza costituiamo un reciproco punto di riferimento . ( A titolo esemplificativo . Per noi l'ottemperare ad denuncia di macellazione clandestina (sia si tratti di notizia di reato acquisita direttamente o indagine delegata dall'A.G. a norma dell'articolo 370 del C.P.P) in sinergia con l'oro sarebbe aquanto difficoltoso . E non solo per problemi di ordine pubblico e incolumità personale ) Certamente appartendo loro ad una Istituzione con storia gloriosa e secolare e avente mezzi di detterenza ,i quali certamente e giustamente debbano essere superiori alla mia categoria (la quale come ti sarà noto con l'emanazione del D.M del 97 qualora effettui, arttività ispettiva , contemplante anche l'eventuale accertamento di illeciti penali ha la funzione di ufficiale di P.G con l'obbligo di svolgere tutti gli atti necessari , previsti da C.C.P o effetuare indagini delegate dall'A.G ) Qualifica che per noi limitazioni in tre ordini fattori , settoriale , temporale e territoriale . (Per quest'utimo qualorà tu svolga un attività richiesta dal P:M decade in automatico) .
Per concludere effettuare un accertamento non agevole come quello sopraindicato il'effettuarlo con un organo controllo ., uso un espressione magari non adatta "Che parli il tuo linguaggio lavorativo e tutta un'altra cosa Te lo assicuro per ripetute esperienze personali con organi di vigilanza non aventi specifica competenza (Salvo eccezioni) . In ogni caso il D.lgsvo 193/97 e anche le prime interpretazioni sembranno andare verso una limitata applicazione (in senso positivo ) dello stesso limitatamente a tre determinati organi (Salvo aspetti di natura penale per i quali L'AG nella sua discrezionalità sia rivolta ad altri organi
) E credo che per loro sia un beneficio a fronte di certe situazioni , le quali non mai facili. richiedono una tempestiva decisione avere anche il nostro supporto .
Questa collaborazione avviene anche se piu di rado con l'altro organo che ha specifica competenza (seppur affrente ad aspetti diversi in campo di controllo ufficiale . Scusa per quello che potrà apparirti come uno sfogo ma ci tenevo che nonostante le immense difficoltà vi sono persone che ci credono
Auspico per un prossimo futuro che la cosiddetta sicurezza alimentare ( spero non sto sputando sul piatto) possa essere organizzata ,come agenzia ( a carttere pubblico che possa dare vita ad una attività ma si dai di polizia sanitaria e al contempo di educazione dell'utenza ) unificando gli organi civili che si occupano del settore . Mantenendo naturalmente in vita questo nucleo speciale delle forze armate il quale con la propria attività investigativa nello specifico settore ha sempre fornito ottimi risultati .Un ultima nota (un po polemica ) , per la serie "io scusa ma li chiamo diletanti allo sbaraglio , instaurando sovente un gran can can mediatico . Il quale succesivamente ala prova del dibattimento si e sfaldato come neve al sole .
Con danni alle volte notevoli .
Esito dei primi processi cagionati dalla nostra pesudomonas con l'hobby della pittura insegnano . Oppure ( questo e un fatto gravissimo dopo ben due pronunciamenti della suprema corte di cassazione . la quale ha sancito in modo netto ed inequivocabile Il detenere ai fini della vendita alimenti oltra la data di scadenza (in alcuni casi addiritura con TMC superato) , non costituisce una cattiva modalità di conservazione configurante l'ipotesi contravvenzionale prevista dalla lettera B della Legge 283/62 . Alla celebrazione (magari pure con esito punitivo se lo sfortunato non avvocato con conoscenza delo specifico settore Ed capitato . I quali oltre a pesare sulla collettività sotto il profilo economico . Instaurano nelle categorie interessante quanto meno rabbia e sconforto .
Di fronte ad accertamenti portati a termine da altri organi , i quali non solo non hanno specifica competenza (ed ora col D.lgsvo 193/07 almeno sul versante amministrativo anche a livello legislativo , ma nemmeno la modesta (la quale e una virtù ) e il tatto di rivolgersi (non dico a noi ma anche ai nostri due cugini ..) per chiedere un loro parere .
Non solo alcune di i queste sciagurate sentenze , sono apparse come se niente fosse (credo sia a livello biennale) nella pubblicazione dei processi in materia di frodi alimentari . E anche qui ci sarebbe da discuttere . In quanto di veri reati ascrivibili a frodi credo ce ne siano veramente pochi .
A meno non si voglia considerare come frodi tossiche , tutti i reati legati all'articolo 5 dellla legge283/62 , . Anolghe considerazioni valgono per quella serie di reati (articolo 515 516 e 517 del C.P) che se certamente e tecnicamente possono essere definite frodi ma non certamente tossiche Legate ad azioni volontarie consapevoli di arrecare nonucumento agli acquirenti
Salutoni Robert
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