Liceità nell'impiego di aromi con funzione di coloranti

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Oggetto: Liceità nell'impiego di aromi con funzione di coloranti

Non potendo restare insensibile all'invocazione dell'amico Antonio, mi tuffo volentieri sul quesito.

Cominciamo col dire che (Reg. 1333/08 art. 3, punto 2, lettera aii):

«... non sono considerati additivi alimentari (il vecchio DM parlava specificamente di “coloranti”: ...ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario; »

Si tratta, quindi, di stabilire se:

a) la bietola abbia proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive (non mi pare), e

b) se, come giustamente rileva Antonio, “l'ingrediente bietola rossa è compatibile con la tipologia del prodotto” o se, invece, sia “da considerare come ingannevole escamotage”.

A questo punto i nostri astuti fabbricanti possono seguire tre strade:

a) dichiarare la barbabietola come “aroma” (soluzione altamente rischiosa, dato che tale prodotto non mi pare possa rispondere alla definizione di cui all'art. 3 del reg. 1334/08) o “pianta aromatica” o “spezia” o altre improbabili categorie (soluzioni ugualmente smascherabili con facilità);

b) dichiarare semplicemente “barbabietola” tra gli ingredienti, correndo il rischio, nel caso di tipologie “non compatibili”, di sollevare perplessità (o altro) nel consumatore;

c) NON dichiarare la presenza di barbabietola.

In ogni caso, ciò di cui stiamo parlando potrebbe causare qualche guaio al fabbricante “furbo” soltanto (ritengo) a seguito di segnalazioni da parte di altri fabbricanti “onesti” che si ritenessero danneggiati da tali pratiche.



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Parole chiave (versione beta)

aroma, barbabietole, colorante, ingrediente, alimenti, prodotto, additivi, consumatore, spezie, alimentare, regolamento ce n 1333 2008, rischio

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