Ricollegandomi ad una precedente discussione intitolata Etichetta preparato di carne con spezie, piante aromatiche.., approfitto per un'ulteriore richiesta.
Ricollegandomi ad una precedente discussione intitolata Etichetta preparato di carne con spezie, piante aromatiche.., approfitto per un'ulteriore richiesta.
Alla cortese attenzione di alfclerici,
invoco il tuo intervento, per esserti ripetutamente occupato di coloranti in svariate sedi.
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti,
trentino
Personalmente:
se l'ingrediente bietola rossa è "compatibile" con la tipologia del prodotto (es. giadiniera, gnocchi/ravioli alla bietola rossa,...,) lo stesso deve essere dichiarato come tale nell'elenco degli ingredienti, con eventuale espressione di Quid % se evidenziato.
Altrimenti è da considerare come ingannevole escamotage per poter spacciare un ingrediente evidentemente "colorante" come "aroma/pianta aromatica" compatibile col claim "senza coloranti".
Cordialmente,
trentino
Esempio pratico (inventato): Salame.
Secondo il DM 21/09/05 per la sua produzione possono essere impiegate, tra gli altri ingredienti, le erbe aromatiche, ma non i coloranti. (art. 17)
Il produttore impiega bietola rossa intendendola pianta aromatica.
Mi sembra evidente l'escamotage, ma esiste una norma specifica che impedisce tale pratica?
Grazie
PS: ringrazio lo Staff per aver sistemato e rinominato con criterio i miei interventi.
Non potendo restare insensibile all'invocazione dell'amico Antonio, mi tuffo volentieri sul quesito. Cominciamo col dire che (Reg. 1333/08 art. 3, punto 2, lettera aii): «... non sono considerati additivi alimentari (il vecchio DM parlava specificamente di “coloranti”: ...ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario; » Si tratta, quindi, di stabilire se: a) la bietola abbia proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive (non mi pare), e b) se, come giustamente rileva Antonio, “l'ingrediente bietola rossa è compatibile con la tipologia del prodotto” o se, invece, sia “da considerare come ingannevole escamotage”. A questo punto i nostri astuti fabbricanti possono seguire tre strade: a) dichiarare la barbabietola come “aroma” (soluzione altamente rischiosa, dato che tale prodotto non mi pare possa rispondere alla definizione di cui all'art. 3 del reg. 1334/08) o “pianta aromatica” o “spezia” o altre improbabili categorie (soluzioni ugualmente smascherabili con facilità); b) dichiarare semplicemente “barbabietola” tra gli ingredienti, correndo il rischio, nel caso di tipologie “non compatibili”, di sollevare perplessità (o altro) nel consumatore; c) NON dichiarare la presenza di barbabietola. In ogni caso, ciò di cui stiamo parlando potrebbe causare qualche guaio al fabbricante “furbo” soltanto (ritengo) a seguito di segnalazioni da parte di altri fabbricanti “onesti” che si ritenessero danneggiati da tali pratiche.
Aggiungo solo una cosa alla esauriente spiegazione per la quale ringrazio. Molti produttori di ingredienti e miscele per l'industria stanno proponendo prodotti contenenti bietola per l'industria della carne identificandoli come aromi o miscela di aromi o similari, ma senza mai citare la funzione colorante. L'utilizzatore (l'industria, il macellaio) quindi potrebbe ritrovarsi nei guai non tanto per dolo, ma per il semplice fatto di aver utilizzato il prodotto secondo le restrizioni derivanti dalla denominazione del produttore. Nel caso specifico, come già detto, nessuno credo possa affermare che la bietola abbia altri effetti se non quello colorante.
Beh, in effetti avevo pensato anche a questo giochino, evitando, però, di citarlo, perché non volevo offrire suggerimenti ai furbetti (che, peraltro, come si vede, non ne hanno bisogno). Questa che descrive skuertis è proprio la pratica, diciamo così, più semplice per aggirare il problema. Dunque, se la bietola fosse un colorante, sarebbe necessario verificare la possibile applicazione del cosiddetto “principio del trasferimento” (cfr. reg. 1333/08, art. 18). Visto che, al contrario, stiamo parlando di un semplice prodotto utilizzato “impropriamente”, il fatto che non sia impiegato direttamente dal fabbricante, ma che venga inserito in un semilavorato (probabilmente su suggerimento del fabbricante stesso), a mio avviso crea un alibi, seppur piuttosto leggero. Poiché il semilavorato (aroma o miscela di aromi o similari) rappresenta, comunque, un ingrediente composto, il fabbricante dovrebbe essere tenuto ad esplicitarne i componenti (salvo l'eventuale deroga del 2 %), quindi la bietola, uscita dalla porta, potrebbe ricomparire dalla finestra, riportandoci al punto b) della mia precedente risposta. Tutto ciò, ovviamente, non c'entra nulla con la realtà, dato che i nostri furbetti (il fornitore del semilavorato e/o chi lo utilizza) non si pongono certo simili problemi. Purtroppo, come già detto, l'unica azione possibile da parte di chi si possa sentire in qualche modo danneggiato da simili operazioni, ritengo sia quella di segnalare la cosa agli Organi di Controllo, anche se non saprei bene cosa questi ultimi potrebbero contestare. A questo proposito segnalo questo articolo.
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