Bevande con contenuto Alcolico >1,2% e Lista Ingredienti

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Oggetto:

Salve a tutti. Alcuni produttori hanno incominciato ad omettere la lista degli ingredienti nelle bevande con contenuto di Alc. > 1,2% Vol, così come previsto all'art. 6 p. 4 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e riportato nella nota di aggiornamento sullo stato di avanzamento di revisione del D.Lgs 109/92 (la nota mi sembra fosse stata scritta dal MISE).

Leggendo successivamente l'art. 41 del Regolamento "Bevande alcoliche" è scritto: "in attesa dell'addozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'art. 15, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume".

Il mio dubbio è se l'art. 41 non "salvi" l'art. 9 del D.Lgs 109/92, considerato che il decreto legislativo non è stato ad oggi abrogato. Tra l'atro lo stesso MISE, con la nota prot. n. 139304 del 31/07/2014 aveva scritto che alcune disposizioni del d.Lgs 109/92"potranno considerarsi vigenti ed efficaci, in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demandava espicitamente agli Stati membri".

Inoltre alcune bevande prive della lista ingredienti riportato in etichetta "Liquore di Arancio", "Liquore di Limone" con immagini del frutto. Se non mi sbaglio non dovrebbero riportare l'indicazione quantitativa degli ingredienti?

Qualcuno può aiutarmi? grazie 1000


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Oggetto: Bevande con contenuto Alcolico >1,2% e Lista Ingredienti
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Scusate ma sono andato troppo di fretta e ho fatto confusione. L'art. 6 p. 4 e l'art. 15 p.4 ...sono entrambi da sostituire con art. 16 p.4

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Oggetto:

Se può servire, relativamente al QUID:

CIRCOLARE 31 marzo 2000, n.165
Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantita' degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonche' ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari.

L'indicazione del QUID non e' obbligatoria nei seguenti casi:

5) Ingrediente o categoria di ingredienti che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore, per il fatto che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne' e' tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili.

Tale disposizione prevede l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ne casi in cui la quantita' di un ingrediente indicato nel nome di un prodotto alimentare non influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno il prodotto ovvero un prodotto invece che un altro analogo. E' il caso di prodotti fabbricata essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in denominazione.

L'esenzione si applica anche quando la stessa denominazione e' ripetuta su piu' parti dell'imballaggio del prodotto. Non si applica invece se il nome dell'ingrediente e' messo in rilievo e in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi:

Liquori di frutta;

 

Circolare 12 marzo 2001, n. 166.

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

(pubbl. in Gazz. Uff. n. 66 del 20 marzo 2001).

IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO,

E) Precisazioni.

b) nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000 gli esempi riportati al punto 5

preceduti dalle parole «ne sono esempi» sono casi di esenzione del QUID.


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Oggetto:

Grazie Trentino.

Ricapitolando i punti sono due:

(punto 1)   Se l'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 mantenga "in vita" l'art. 7 del D.Lgs 109/92 " 

    Art. 7. 
            Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti 
 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:   e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini,  nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e  nelle  birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; 

e pertanto i produttori dovrebbe continuare come in passato a riportare  nei liquori l'elenco degli ingredienti.

 

(punto 2)     La bottiglia trasparente si presenta così:       - etichetta frontale -                    L'Arancello 

                                                                                                                    un'immaggine di due arance con foglie (altezza e larghezza dell'immagine pari alla superficie occucata dalla scriita "L'Arancello e ben                                                                                                                                                                                      graficizzata...sembra quasi avanzare verso il consumatore)

                                                                                                                            Tradizionale liquore di arance

 

                                                                                     - etichetta retrostante -                 L'Arancello 

                                                                                                                                   Liquore di arance (caratteri più piccoli rispetto a "L'Arancello)

 

Nella Circolare 165/2000 il punto 5 riporta "non si applica (l'esenzione del QUID) se il nome dell'ingrediente è messo in risalto".

L'immagine delle arance così bel posizionate può riaprire un pò la questione, cosiderata anche l'assenza della lista ingredienti?

 

grazie a tutti

 


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Oggetto:

Dunque, per il momento sia l'1169 che il 109 (“e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; “) NON impongono l'indicazione degli ingredienti (fatti salvi gli eventuali allergeni). Se qualcuno vuole inserirli, può farlo, a condizione che rispetti le nuove regole dell'1169.

Quanto al QUID:

  • se l'ingrediente è evidenziato (es. immagine dell'arancio/limone e/o denominazione che ne evidenzi la presenza) detto ingrediente deve essere presente (frutto o aroma NATURALE); in questo caso deve essere indicata la %, a meno che ricorrano le condizioni necessarie all'applicazione dell'esimente di cui all'allegato VIII (“ 1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: … iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; ”)

  • se, invece, è impiegato soltanto un aroma che non derivi dal frutto, la denominazione deve essere “al gusto di ...” o simili, senza rappresentazione dell'immagine (si veda la recente sentenza della Corte di Giustizia).


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Oggetto:

Rilancio:

  • Il limoncello come infuso idroalcolico, non mi sembra possa rientrare in una delle categorie elencate  all’art. 7 c. 2 lett. e) del D.Lgs 109/92 “acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;”. Per cui mi verebbe da dire che l’elenco ingredienti sia dovuto;
  •  QUID: se l'ingrediente è evidenziato (es. immagine dell'arancio/limone e/o denominazione che ne evidenzi la presenza) detto ingrediente deve essere presente (frutto o aroma NATURALE); in questo caso deve essere indicata la %, a meno che ricorrano le condizioni necessarie all'applicazione dell'esimente di cui all'allegato VIII (“ 1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: … iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; Di solito vengono utilizzate scorze da 300 g a 900 g di limoni per litro. Si possono intendere piccole quantità? Suggerimenti? Grazie mille

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Oggetto:

L'1169 è molto meno dettagliato del 109, dato che parla di “ bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume”, quindi on direi che l'elenco sia obbligatorio.

Quanto al QUID, le quantità indicate non sono, a mio avviso, quantità piccole, quindi la % va indicata.  


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Oggetto:

Grazie Alf.

Concludo:

cosa ne pensi dell'art. 41?

Articolo 41

Bevande alcoliche In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l’elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

Potrebbe far resuscitare l’art. 7 c. 2 lett. e) del D.Lgs 109/92, oppure l'Italia dovrebbe notificare nuovamente alla UE la propria volontà o meno di mantenere le disposizionioni nazionali. Alla fine dei conti ad oggi, ragionando per inverso, l'Italia non ha "scelto" di non mantenere più le disposizioni dell'art. 7 c. 2 o di abrogare il D.Lgs 109/92....


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Parole chiave (versione beta)

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