Fatta salva l'indicazione di Antonio (che riguarda, però, unicamente il caso in cui le sostanze aggiunte sono quelle di cui all'allegato I del 1925/06), esiste anche la possibilità che al caffè vengano aggiunti altri prodotti.
Prendiamo ad esempio un prodotto costituito da una miscela di caffè, cacao (entrambi solubili), più, eventualmente latte in polvere, zucchero, aromi, ecc.
In questo caso non sarebbe corretto parlare di “prodotto arricchito” (termine tipicamente riservato ai prodotti di cui al citato regolamento). Il prodotto, a parte l'eventuale denominazione commerciale di fantasia, richiederebbe una denominazione di vendita rispondente all'art. 4, comma 1-bis del 109: 1-bis. … la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
Tornando al “claim nutrizionale” di cui parla il titolo di questa discussione, ricordo che le indicazioni nutrizionali (“claim”), sono quelle previste dal reg. 1924/06.
L'uso del termine “arricchito”, in questo contesto, è descritto nel considerando 21: Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali "con …", "reintegrato …", "aggiunto …" o "arricchito …" dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione "fonte di …".