Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito

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Oggetto: Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito

Premetto che, ormai da molti anni, non mi occupo più direttamente di notifiche ministeriali. Dovrò quindi, oltre ad andare a ruota libera, basarmi essenzialmente sul buon senso (cosa sempre pericolosa quando si tratta di faccende ministeriali, ma tant'è), unitamente a quanto contenuto in questa circolare

Cominciamo con l'accantonare i prodotti a), b) e d) dato che, mi pare, non è di questi che stiamo parlando.

Veniamo, poi, agli alimenti “di uso corrente” ai quali si voglia associare uno dei claim definiti dal 1924/06.
Come ho già detto, per questi prodotti non è richiesta la notifica ministeriale, con la sola eccezione degli “arricchiti” in vitamine e minerali.
Sono quindi esclusi dalla notifica:
- i prodotti che “naturalmente” rispondono ai requisiti dell'allegato (compresi quelli che “naturalmente” contengono la necessaria quantità di vitamine e minerali)
- i prodotti che, per rispondere a tali requisiti, vengono “arricchiti” con determinati ingredienti (es. per poter vantare che un prodotto è “fonte di fibre”, lo si può “arricchire” in fibre, senza che ciò faccia scattare l'obbligo di notifica): naturalmente, ripeto, tra questi “arricchimenti” sono esclusi quelli che coinvolgono vitamine e minerali: qui la notifica è prevista, ma questo lo abbiamo già assodato.

Un punto interessante sollevato da Antonio è il seguente: per quanto riguarda il regolamento 432/12, alla pari delle vitamine e minerali, anche per le altre sostanze deve valere la regola della notifica.
Prendiamo questo esempio:
a)La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale
b)Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Dunque: stiamo parlando di un claim che è già stato verificato ed approvato; così pure le sue condizioni d'uso.
Ciò detto, la notifica avrebbe il solo scopo di controllare che il produttore non abbia apportato qualche variazione al claim e/o non stia rispettando le quantità di fibra previste.
Questo giustificherebbe il controllo?
A mio avviso no, anche perché il prodotto non rientrerebbe in nessuna delle categorie elencate dalla circolare che ho richiamato in apertura (è pur vero che la circolare è del 2009 e il regolamento è del 2012): lascio, quindi, la parola a chi abbia già avuto modo di sperimentare praticamente questo aspetto.

Venendo alle due opzioni proposte da st. louis:
- fibra alimentare: il 1924/06 offre due possibilità (fonte di …; ad alto contenuto di …; lascerei perdere “arricchito”), lecitamente utilizzabili, a condizione che le quantità impiegate lo consentano. In caso contrario rimarrebbe “contiene”, fatta salva l'osservazione di Antonio legata all'art. 5.

- polifenoli: il 432/12 ammette un solo claim relativo ai polifenoli (riservato all'olio di oliva), mentre non vi è nulla circa altri eventuali “antiossidanti”. Resterebbe, quindi, la sola opzione “contiene”, anche se, in questo caso, i vincoli dell'art. 5 sarebbero ancora più stringenti.

Quanto al fatto che “esistono già in commercio prodotti contenenti tali sostanze”: caro st. louis, in commercio esiste di tutto, ma ciò non significa che tutto sia lecito, anzi!

Infine, Antonio manifesta perplessità circa l'assenza di indicazioni quantitative relativamente all'impiego delle “sostanze funzionali oggetto di monitoraggio” (caffeina, taurina, ecc.).
Dopo un'estenuante ricerca (sono ormai completamente cotto!) ho trovato: Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico

Per ora, passo e chiudo.



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Parole chiave (versione beta)

claim, vitamina, quantita, fibra, alimenti, polifenoli, requisiti, prodotto, ingrediente, cotto, controllo, monitoraggio, olio oliva, fibra alimentare, caffeina, antiossidanti

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