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Ciao a tutti, vi scrivo per un dubbio relativo all'uso del glutammato nell'indistria alimentare: mi risultava che il suo uso fosse legato a limiti quantitativi negli alimenti, ma riguardando velocemente la normativa non ritrovo tale limite: è previsto il canonico"quanto basta"? Nella fattispecie, l'alimento che mi interessa è un dado per brodo di pesce: nell'eventualità ci fossero dei limiti, a vostro avviso vanno considerati sul prodotto alla vendita oppure, cpme da reg. CE del 31/12/2008, art.11, per alimenti concentrati si considerano le quantità massime sull'alimento ricostituito come da indicazioni in etichetta?
Altro dubbio relativo al medesimo alimento: nel produrlo, vengono utilizzate anche delle verdure in minima quantità (pomodori, cipolla) che vengono fatte bollire per poi venire eliminate dal composto che verrà lavorato per produrre il daddo: partendo da tale presupposto il produttore non le cita tra gli ingredienti: a mio avviso non è corretto, cosa ne dite?
Il riferimento è il solito DM 209/96(allegato XII):
E 620
E 621
E 622
E 623
E 624
E 625
Acido glutammico
Glutammato monosodico
Glutammato monopotassico
Diglutammato di calcio
Glutammato monoammonico
Diglutammato di magnesio
Per quanto riguarda le dosi e i campi d'impiego (Le dosi massime di impiego si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante):
- 10 g/kg singolarmente o in combinazione (siglifica che puoi usare uno solo o più d'uno, purchè il totale sia max 10g/kg)= prodotti alimentari in generale (eclusi quelli di cui all'art. 5 comma 3, cioè:
a) prodotti alimentari non lavorati; b) miele, come definito nella L. 12.10.82, n. 752; c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati; d) burro; e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata; f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi; g) acqua minerale naturale, come definita nel D. L.vo 25.1.92, n. 105 e acqua di sorgente; h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè; i) tè in foglie non aromatizzato; l) zuccheri, come definiti nella L. 31.3.80, n. 139; m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del D. L.vo 27.1.92, n. 111 n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato); o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel D. L.vo 27.1.92, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell'all. XIII; p) prodotti alimentari elencati nell'all. X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli all. XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.
- Condimenti ed insaporitori (tra i quali il tuo dado per brodo di pesce) = Q.B.
Per quanto riguarda il secondo quesito, se capisco bene, viene preparato del brodo vegetale (pomodoro e cipolla), dopodiché le verdure esauste vengono eliminate e la soluzione viene concentrata, prima di essere incorporata agli altri ingredienti (immagino, sale, grassi, ...esaltatori di sapidità). Direi che lo si deve indicare in elenco ingredienti; suggerisco: estratto vegetale (pomodoro, cipolla).