Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito

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Oggetto:

Il percorso del sito MinSalute che porta al documento citato da Alfredo è:

Home > Temi > Alimenti > Alimenti particolari, integratori e novel food > Elenchi> Sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico impiegabili negli integratori alimentari aggiornato luglio 2012

Temo pertanto che tale riferimento non sia applicabile al di fuori degli integratori alimentari.


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Oggetto: Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito
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Oggetto:

Tento, come sempre, una possibile spiegazione.

In una delle pagine di Minsalute citate in precedenza si legge:

Un richiamo, infine, agli alimenti cosiddetti “funzionali”. Con tale denominazione si fa riferimento ad alimenti che per qualche aspetto particolare della composizione apportano un beneficio aggiuntivo all’organismo che va oltre il semplice apporto di nutrienti. Va sottolineato che non si tratta di una categoria di alimenti autonoma sul piano normativo.

Dopodiché, la stessa pagina rimanda, tra l'altro a: Nuova notifica di prodotto alimentare contenente alcune sostanze funzionali ai fini del monitoraggio

Detta procedura di notifica inizia così:

E’ stata prevista per finalità di monitoraggio la notifica di alimenti contenenti le seguenti sostanze funzionali:

  • caffeina, per l’aggiunta nelle bevande cosiddette energy drink

  • coenzima q, per l’aggiunta nelle bevande

  • glucuronolattone, per l’aggiunta nelle bevande cosiddette energy drink

  • luteina

  • taurina, per l’aggiunta nelle bevande cosiddette energy drink

Tra la normativa di riferimento indicata nelle stesse pagine vi è la Circ. MIN. SALUTE 6.3.08 n. 4075 Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al Reg. CE 1925/2006. Indicazioni sulle modalità della procedura di notifica:

...

2. Alimenti addizionati di sostanze diverse da vitamine e minerali

2.1 Secondo quanto concordato a livello comunitario il 14 febbraio 2005 dal Comitato di cui all'art. 58 del Reg. CE 178/2002, alimenti addizionati di sostanze che abbiano fatto registrare un consumo solo negli integratori alimentari vanno considerati come novel food ai sensi del Reg. CE 258/97.

Si determina infatti una nuova situazione di consumo, non più circoscritta, che deve essere valutata in relazione all'aumento delle fonti disponibili della sostanza in questione e dei livelli di esposizione da parte dei consumatori.

Per sole finalità di monitoraggio, alle imprese titolari di prodotti autorizzati come novel food per l'aggiunta di sostanze ad effetto funzionale, ad esempio i fitosteroli, è richiesto di seguire la procedura di notifica per l'immissione in commercio.

Il Ministero della salute pubblica e aggiorna periodicamente sul proprio sito l'elenco delle tipologie di novel food la cui immissione in commercio in Italia richiede la notifica.

2.2. Alla luce di quanto sopra indicato, l'aggiunta agli alimenti per finalità funzionali di sostanze già impiegate a livello comunitario come ingredienti alimentari al di fuori degli integratori non consente di applicare il Reg. CE 258/97. Esempi al riguardo sono rappresentati dal coenzima Q10 e dalla luteina.

A questo punto, pur confessando di non aver compreso tutto sino in fondo, mi domando se non possa trattarsi “semplicemente” di un monitoraggio che MinSalute intende effettuare su prodotti già in commercio (la notifica può essere effettuata da Operatori del settore alimentare responsabili della commercializzazione in Italia del prodotto alimentare contenente le sostanze funzionali ai fini del monitoraggio) contenenti la sostanza funzionale in quantità non soggetta a normativa, bensì stabilita unicamente dal produttore.


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