Ciao a tutti,
il D.Lgs. 50/2004 - Art. 3. Denominazioni di vendita e altre indicazioni, dice:
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2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
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b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di piu' o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione puo' non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993 , n. 77 - Art. 6.
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9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:
a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;
c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.
Tolleranze: assenti In divenire:
EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL
Linee guida dicembre 2012 sull’espressione dei valori nutrizionali.
Tolleranze:
Zuccheri >40 g per 100 g: ±8 g
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Buona riflessione!
Cordiali saluti,
trentino