Confetture: zuccheri totali in etichetta

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Oggetto:

Ciao a tutti,

il D.Lgs. 50/2004 - Art. 3. Denominazioni di vendita e altre indicazioni, dice:

….

2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

….

b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di piu' o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione puo' non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

*******

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993 , n. 77 - Art. 6.

….

9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:

a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;

b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.

Tolleranze: assenti In divenire:

EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Linee guida dicembre 2012 sull’espressione dei valori nutrizionali.

Tolleranze:

Zuccheri >40 g per 100 g: ±8 g

*******

Buona riflessione!

Cordiali saluti,

trentino


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Oggetto: Confetture: zuccheri totali in etichetta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Considerazione maligna:

- se dichiaro: Zuccheri totali ... g per 100 g, significa che rappresentano il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi;

possono essere contestati in caso di difformità oltre +/- 3 g

- se non li dichiaro avvalendomi della facoltà di riferirmi alla tabella nutrizionale, possono derivare da:

b) calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

c) calcoli sui dati generalmente fissati e accettati;

non possono, allo stato attuale, essere contestate difformità;

In un futuro potrebbero essere contestate solo per difformità superiori a +/- 8 g.

Cosa ne pansate?

Grazie del contributo.

Cordiali saluti,

trentino


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Oggetto:

Ciao Antonio,

secondo me, qualora il dato venisse inserito in tabella ed il prodotto venisse sottoposto a verifica, se io fossi il controllore, farei riferimento all'unico dato disponibile, cioè quello del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, che oltretutto è specifico per il prodotto.

alf


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Parole chiave (versione beta)

prodotto, valori, zucchero, legislativo, ingrediente, gradi centigradi, nutrizionale, base, valori nutrizionali, alimenti, verifica, analisi

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