Ciao minerva,
riporto, per esteso, quanto citato da Pasquale R. nel Gruppo Linkedin denominato Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari:
REG CE 853 /04.
Allegato II
sezione I. C - METODO PER LA MARCHIATURA
12. Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, granulati o in polvere trasportati sfusi e di prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d'identificazione non è necessario se i documenti di accompagnamento contengono le informazioni di cui ai punti 6 e 7 e, se del caso, 8.
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Sezione I . B. FORMA DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE
6. Il marchio deve indicare il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente.
Nel caso degli Stati membri tuttavia i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK.
7. Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti.
8. Se apposto in uno stabilimento all’interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.
Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della Comunità.