Obbligo di riportare il Bollo CEE sui documenti commerciali

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Oggetto:

Stamani mi sono trovata davanti a un muro!

Ho sempre dato per scontato che nonostante il 193/07 abbia abrogato tutte le normative relative ai prodotti di origine animale (D.Lgs. 531, 537, 286, eccetera) l'obbligo di riportare il Bollo CEE sui documenti commerciali dei prodotti fosse rimasto.

Stamani mi è stato chiesto dove fosse mai scritto questo. Sono rimasta senza parole!

Qualcuno mi potrebbe aiutare per favore?
Grazie!


 


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Oggetto: Obbligo di riportare il Bollo CEE sui documenti commerciali
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao minerva,

immagino che tu ti riferisca ai casi di movimentazione tra imprese di prodotti di origine animale già confezionati, ancor privi di etichettatura.

Etichetta che apporrebbe in seguito l'impresa ricevente, però con il bollo dell'impresa confezionatrice (almeno così mi sembra debba essere ...sperando di non sbagliare!)

Non so se sia prescritto il bollo sui relativi documenti commerciali (DDT / Fatture), però mi sembrerebbe del tutto logico!

Tutto questo per dirti che il tuo <<Sono rimasta senza parole! >>, secondo me, non ha motivo di esistere; perché dovresti vergognarti?

Il tuo buon senso potrebbe averti fatto immaginare, in buona fede, come logica un norma che forse non esiste.

E con ciò?

Avresti sanzionato indebitamente qualcuno? Non penso! Nell'applicare la sanzione avresti dovuto comunque citare la norma!

Coraggio!

Cordialmente,

trentino


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Oggetto:

Ciao minerva,

riporto, per esteso, quanto citato da Pasquale R. nel Gruppo Linkedin denominato Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari:

REG CE 853 /04.

Allegato II

sezione I. C - METODO PER LA MARCHIATURA

12. Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, granulati o in polvere trasportati sfusi e di prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d'identificazione non è necessario se i documenti di accompagnamento contengono le informazioni di cui ai punti 6 e 7 e, se del caso, 8.

*******

Sezione I . B. FORMA DELLA MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE

6. Il marchio deve indicare il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente.

Nel caso degli Stati membri tuttavia i codici sono BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE e UK.

7. Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti.

8. Se apposto in uno stabilimento all’interno della Comunità, il marchio deve essere di forma ovale e recare l’abbreviazione CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.

Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della Comunità.

 


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Oggetto:

Grazie, sei stato gentilissimo !!!!

 


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Parole chiave (versione beta)

animale, alimenti, origine, pesche, numero riconoscimento comunitario, abrogazione, liquido, sanzioni, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, pubblicita prodotti alimentari, confezionamento, operatore settore alimentare, numero riconoscimento, etichetta, regolamento ce n 853 2004, conforme

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