Quid: quantità utilizzata riferita al prodotto finito

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Oggetto:

Esempio: salame di maiale e cinghiale

Ricetta:

  • maiale: 60,0 kg
  • cinghiale: 36,5 kg

Ingredienti accessori (sale, erbe/spezie/aromi, additivi,…) 3,5 kg

- Totale ricetta: 100 kg

- Prodotto finito: 75 kg

Ingredienti (secondo la Regola D.Lgs. 109/1992 - art.8):

 Carne di maiale 80%, Carne di cinghiale 49%, ecc…

Da consumatore mi chiedo: << Come può essere? 80% + 49% = 129% ! >>

L’art. 8 recita:

3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.

5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.

Non prevede espressamente che i valori di Quid 5) e 5-bis) siano accompagnati dalla menzione quantità utilizzata riferita a 100 g di prodotto finito.

Domanda: potrebbe essere trattato come non adeguata informazione del consumatore la mancanza di tale precisazione?

Con un grazie per l'attenzione e la collaborazione,

cordiali saluti,

trentino


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Oggetto: Quid: quantità utilizzata riferita al prodotto finito
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Secondo me, una soluzione potrebbe essere: carne di maiale (80 g* ), carne di cinghiale (49 g*), ...

[ *: prodotto soggetto a perdita di umidità in fase di stagionatura; le quantità indicate sono quelle utilizzate per la preparazione di 100 di prodotto finito ]

Capisco che la cosa richieda un minimo di sforzo di comprensione da parte del consumatore, cosa che, come ben sappiamo, è tutt'altro che ipotizzabile.

Che, poi, l'assenza di tale precisazione possa configurare un illecito non saprei.

Magari l'1169/11 è un pochino più stringente, riguardo al dovere di informare in modo chiaro ed esauriente (cfr. art. 1 comma 1: “differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione”): vedremo.

 


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, quantita, prodotto, carne, consumatore, prodotto alimentare, regolamento ue n 1169 2011, additivi, umidita, peso, stagionatura, elenco ingredienti, sale, aroma, valori, acqua, trattamento termico, spezie, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, salame

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