Tento la mia interpretazione.
Il punto 7 offre tre possibilità, in alternativa l'una all'altra:
a) sul preimballaggio
b) su un etichetta appostavi
c) sui documenti commerciali
La deroga ( o quel che è, ma il succo non cambia) si riferisce, a mio avviso, al citato punto 7 ed è da intendersi così: “Se,al momento della commercializzazione, i preimballaggi sono presentati nell'imballaggio esterno, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) devono essere apposte anche su detto imballaggio (in aggiunta ad una delle opzioni indicate.)”
La ratio mi pare questa: il consumatore che si avvicina all'imballaggio esterno deve avere comunque un'idea del contenuto (cosa che non potrebbe essere se, ad esempio, fosse stata scelta l'opzione c).