Ciao,
ti segnalo l'Art. 3 "Prodotti dell'apicoltura" del Regolamento Delegato (UE) n°665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n°1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
Ma cosa si intende esattamente con la dicitura “zone di montagna”?
La risposta la trovi nell'Articolo 18 del Regolamento (CE) n°1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti, che riporto di seguito per praticità:
1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
2. Le zone situate a nord del 62a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.
Come vedi, non si fa menzione del termine "alta".