Denominazione Miele Alta Montagna: Normativa di Riferimento
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non riesco a trovare conferma circa la possibilità di utilizzare in etichetta la dicitura"Miele di Alta Montagna".
Fino a poco tempo fa la Normativa ne vietava l'utilizzo; mentre attualmente, a quanto mi risulta, è stato dato il permesso di utilizzare tale dicitura.
Qualcuno di voi conosce la Circolare o la Norma che ne permetta l'uso?
Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Cordiali saluti,
Vittorina
Oggetto: Denominazione Miele Alta Montagna: Normativa di Riferimento
ti segnalo l'Art. 3"Prodotti dell'apicoltura" del Regolamento Delegato (UE) n°665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il Regolamento (UE) n°1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
Ma cosa si intende esattamente con la dicitura “zone di montagna”?
La risposta la trovi nell'Articolo 18 del Regolamento (CE) n°1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti, che riporto di seguito per praticità:
1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero
- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
2. Le zone situate a nord del 62a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.
mi risulta che la denominazione"Miele di Alta Montagna" sia lecita quando è corredata dall'indicazione di un determinato e ristretto luogo geografico di detta alta montagna.
Esempio:
Miele di alta montagna trentina: No, non è consentito.
Miele di alta montagna della Val di Non: Sì, è consentito.
Secondo i miei appunti, l'argomento dovrebbe essere stato trattato dalla Nota Mipaaf 22609 del 17/05/2005.
La nota di Antonio, che tuttavia non sono riuscito a recuperare, mi ha spinto a riprendere la ricerca. Ecco qualche riferimento che sono riuscito a trovare:
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagnacome definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'art. 3 della Dir. n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al Reg. CE n. 1257/99.”
A questo punto mi sono fermato, dato che il termine "alta" continuava a mancare.
"Per quanto invece concerne le indicazioni "miele di montagna", "miele di prato" e "miele di bosco", queste ultime non possono essere considerate ammissibili poiché i termini "montagna", "prato" e "bosco" come tali non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati.”
La faccenda parrebbe risolta, sebbene la summenzionata Circolare sia del Marzo 2005; mentre la nota citata da Antonio è di Maggio 2005.
Tanto per complicare il tutto, poi, ho scoperto l'esistenza del:
"Gli apiari per la produzione di miele “Millefiori di alta montagna” sono localizzati, al momento della raccolta del nettare, ad un’altitudine superiore a 1.000 m s.l.m."
disciplinare che, peraltro, non compare (ancora...) nel DataBase del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
"Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" DOP che utilizza anche la menzione "prodotto della montagna" deve essere prodotto in arnie stanziali o nomadi, in territorio montano bellunese, al di sopra dei 600 metri per tutto il periodo di produzione e deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi locali ubicati al di sopra dei 600 metri di altitudine."
e, come si vede, la “montagna” c'è..
Conclusione: la confusione regna sovrana, ma questa non è certo una novità.
Per praticità, ne riassumo di seguito alcuni passi:
...omissis...
non può che ribadirsi come la direttiva 2001/110/CE (recepita dal DLgs n°179/2004)
...omissis...
consenta indicazioni di complemento alla denominazione principale solo con riferimento a specifiche origini floreali o vegetali, oppure ad altrettante specifiche origini regionali, territoriali o toponomastiche.
In tal senso i termini generici di “bosco”, “prato” e “montagna” non accompagnati da nessun altro nome proprio di luogo, non solo non forniscono alcun ulteriore elemento conoscitivo sulla tipologia di prodotto, ma anzi rischiano di risultare fuorvianti per il consumatore.
...omissis...
L'oggetto della Nota in esame fa riferimento alla Circolare Ministeriale n°1 dell'08/03/2005 (da me riportata nel precedente itervento), che affermava, seppur in modo meno esplicito (ed anch'io sono stato tratto in inganno) la stessa cosa.
Quindi, riprendendo l'esempio fornito da Antonio:
Miele di alta montagna trentina: No, non è consentito (né tantomeno, aggiungo io, "Miele di Alta Montagna")
Miele di alta montagna della Val di Non: Sì, è consentito.
E' invece ammessa l'indicazione ove corredata da nome proprio di luogo purché e fintantoché quest'ultimo non risulti associato ad una denominazione di origine protetta (DOP) o ad una indicazione di origine (rectius “geografica”) protetta (IGP)
...omissis...
Cosa vuol dire? Tento di decodificare:
"di montagna" non è ammessa nel caso di mieli DOP o IGP, oppure
idem nel caso in cui "il luogo" ("quest'ultimo", scrive la nota) non sia associato, ecc.
Bene, l'esempio del "Miele della Valtellina" contrasta con entrambi i casi: si tratta di un miele DOP ed il "luogo" è già associato ad altre DOP ("mela della Valtellina", "bresaola della Valtellina").
Sempre che il linguaggio ministeriale mi abbia ancora una volta portato fuori strada...
Personalmente, sono portato ad interpretare come segue:
non è possibile designare col nome di un luogo una tipologia di miele (sia essa: botanica, altimetrica, di bosco, di prato, milefiori, etc.) che sia diversa da quella già contemplata come DOP o IGP.
L'ennesimo spunto di Antonio (che ringrazio) suggerisce una diversa decodifica del brano di cui sopra (effettivamente le mie interpretazioni erano un pochino stiracchiate).
Dunque: io posso scrivere "miele di montagna delle Alpi Graie" (nome di fantasia) "purché e fintantoché quest'ultimo (il luogo, cioè le Alpi Graie) non risulti associato ...".
Quindi, nel momento in cui compaia un "miele di montagna delle Alpi Graie DOP/IGP" il mio suddetto miele perde il diritto di vantare l'origine (a meno che sia proprio quello che ha conseguito la DOP o IGP).
Be' in effetti così ha senso.
Quanto alla Nota Esplicativa citata da Antonio, di cui riporto un estratto:
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Directorate C. Economics of agricultural markets (and CMO)
XI - Il riferimento all’origine regionale, territoriale o topografica deve essere automaticamente collegato con un’area amministrativa geografica?
L’articolo 2, punto 2, b), secondo trattino, della Direttiva 2001/110/CE prevede che il nome del prodotto possa essere integrato da informazioni supplementari che riguardano “l’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dalla origine indicata”. Dal momento che le aree succitate non fanno riferimento a distretti amministrativi, non è essenziale che le origini indicate sull’etichetta siano aree amministrative. Relativamente all’origine territoriale o topografica, è per esempio possibile che un “miele di bosco” e un “miele di montagna” vengano commercializzati purché provengano da aree interamente e rispettivamente a bosco o di montagna. Un miele prodotto in una zona a parco di un contesto urbanizzato non potrà essere denominato “miele di bosco”. Nel caso di denominazioni topografiche, non è obbligatorio indicare il bosco o la montagna da cui il miele proviene. Se si rivendica, comunque, un’origine territoriale, bisogna indicare il nome del bosco o della catena montuosa.
…omissis...
E ci risiamo.
A parte quanto appena accennato circa i DOP o IGP, che, mi pare, abbia una sua ragion d'essere, questo passaggio ci riporta da capo:
Nel caso di denominazioni topografiche, non è obbligatorio indicare il bosco o la montagna da cui il miele proviene.
Ma allora scrivere semplicemente "Miele di Montagna" si può?
Se si rivendica, comunque, un’origine territoriale, bisogna indicare il nome del bosco o della catena montuosa.
Dunque: "montagna" sarebbe "denominazione topografica", mentre "miele di montagna delle Alpi Graie" sarebbe "origine territoriale"?
Può darsi che tutto sia molto più semplice di quanto lo stiamo facendo diventare; certo è che, nel periodo marzo – ottobre 2005 si sono succedute due Circolari Ministeriali (a distanza di un paio di mesi l'una dall'altra), più una Nota Comunitaria "esplicativa", indice, mi pare, che le idee chiare non le abbiano in molti...
Mah...
Parole chiave (versione beta)
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