Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente

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Oggetto: Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente

Direi che il punto nodale è l'autorizzazione da parte del responsabile del prodotto (“l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto”).

Dopodiché, mi pare che “la tracciabilità descritta sulla scatola” non sia sufficiente (cfr. Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie), dato che le capsule diverrebbero unità di vendita a tutti gli effetti.



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Parole chiave (versione beta)

prodotto, capsula, tracciabilita

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