Necessità indicazione QUID della Carne di Suino nel Salame

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Oggetto:

Buongiorno,

a vostro avviso il  punto 1. lettera a) dell'Art. 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti del Regolamento (UE) n°1169/2011, puo' essere interpretato nel senso che richieda l'indicazione del Quid per l'Ingrediente Carne di Suino in un Salame?

Grazie!

Grazia Gelli


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Oggetto: Necessità indicazione QUID della Carne di Suino nel Salame
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Oggetto:

Dipende dai casi.

Assumiamo che gli ingredienti accessori siano sale, spezie, piante aromatiche e aromi e che

che il prodotto sia  stagionato.

La “quota animale” può essere:

-          A) “carne”, conforme cioè ai requisiti stabiliti dall’ Allegato VII – Parte B – 17.

-          B) carne non conforme a tali requisiti, cioè “carne”, grasso, collagene.

Credo di non sbagliare se ritengo che la maggior parte dei consumatori  considerano caratterizzante l’ingrediente “carne”.

Quindi:

- Nel caso A) tratto  il salame  come “mono-ingrediente”, esente perciò, secondo me, dall’obbligo del Quid;

Allegato VIII

1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:

a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

iv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

Tuttavia, poiché il prodotto in fase di stagionatura ha subìto unna riduzione di umidità, ho facoltà di evidenziare ed esprimere il Quid di “carne” quale risultato del rapporto peso di carne fresca / peso del prodotto finito: x% se =/<  100; x g/100 g di prodotto stagionato  se >100.

Allegato VIII - 4.

a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;

-          Nel caso B) devo trattare il salame come pluri-ingrediente: sono tenuto ad esprimere il Quid dell’ingrediente considerato caratterizzante “carne” (rapporto peso di “carne” fresca / peso del prodotto finito: x% se =/<  100; x g/100 g di prodotto stagionato  se >100); al seguito, grasso*, collagene*, … (*quid facoltativo).

Qualora gli ingredienti “animali” derivassero da più specie, le dovrei indicare nella denominazione di vendita e conseguentemente esprimere i rispettivi Quid.


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Oggetto:

Ringrazio per la sua collaborazione. La questione mi è stata sollevata dalla FSA e verte essenzialmente sull'art. 22 n. 1a del regolamento, mi scrivono: " under article 22.1.a of 1169/2011, QUID must be given for 'the ingredient... usually associated with that name by the consumer' , which is this case is going be primarily the pork meat. It is standard practice for meat products to display the QUID for the meat ( as defined in 1169/2011) so that consumer know much is meat and how much is offal, mechanically separated meat ecc"  Il prodotto cui si riferiscono è la  Finocchiona IGP il cui disciplinare permette solo l'uso di carne di suino in senso stretto e non di frattaglie o carne separata meccanicamente; quindi non dovrebbe essere indicata la percentuale di carne secondo la definizione del termine credo.....

Grazie


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Oggetto:

Leggendo la seguente descrizione dell’ingrediente ”suino” riportata nel Disciplinare della Finocchiona IGP

5.1. Metodo di preparazione

Per la produzione della «Finocchiona» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i seguenti tagli: spalla disossata e sgrassata, rifilature di prosciutto, traculo, gole senza ghiandole, magro di pancetta e di gola, carne di coppa, pancetta e pancettone.

ritengo che, benché “mondato” come segue,

5.2. Metodo di elaborazione

I tagli di carne sono mondati, secondo tecnica locale, asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle,.

difficilmente potrebbe rientrare nella definizione di “carne” come  prevista dal RegUE 1169/2011, Allegato VII – Parte B – 17.

 «carne(i) di …» e la(le) denominazione(i) ( 3 ) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono).

17. I muscoli scheletrici ( 2 ) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento.

— Suini

Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …».

Tenore in materie grasse 30 %

Rapporto collagene/ proteine della carne ( 1 ) 25 %

 ( 1 ) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina.

Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. I prodotti coperti dalla definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi dalla presente definizione

( 1 ) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

 ( 2 ) Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

( 3 ) Per l’etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell’ingrediente per la specie animale interessata.

Non sono in grado di dire se i Disciplinari DOP/IGP possono vantare  deroghe in ambito di etichettatura rispetto al RegUE 1169/2011.

Ritengo che potrebbero essere molti i casi di conflitto.


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Oggetto:

Grazie per le informazioni


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