Dicitura "naturalmente privo di lattosio"

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Oggetto:

Salve,

avrei un dubbio circa l'uso della dicitura "naturalmente privo di lattosio" nel caso di salumi nella cui preparazione non è stato agiunto lattosio.

Qualcuno sa dirmi se è possibile utilizzare tale dicitura o in alternativa utilizzare la dicitura "senza lattosio aggiunto".

Grazie mille


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Oggetto: Dicitura "naturalmente privo di lattosio"
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Secondo me il claim non è consentito, visto che l’eventuale impiego di lattosio deve essere dichiarato.

DECRETO 22 ottobre 1987, n. 463  - Impiego  di  zuccheri  nella  produzione  di carni preparate comunque

conservate.

                               Art. 1.  E'   consentito   nella  produzione  di  carni  preparate  comunque

conservate   l'impiego   di   zuccheri  alimentari  limitatamente  al saccarosio,  al  lattosio,  al  destrosio  ed  al  fruttosio o a loro miscele.

                               Art. 4.  Per  i  prodotti  disciplinati  dal  presente  decreto destinati al consumatore  finale  deve  essere riportata, ai sensi del decreto del

Presidente   della   Repubblica   18   maggio  1982,  n.  322,  anche l'indicazione  del  tipo  di  zuccheri  o  della  miscela di zuccheri impiegati.


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Oggetto:

Grazie per la risposta trentino.

effettivamente ho fatto il tuo stesso ragionamento, nel senso che la normativa chiede di indicare l'eventuale presenza di un allergene, e non la sua assenza.

Però mi chiedevo se il claim "senza lattosio aggiunto" o eventualmente "naturalmente privo di lattosio" potesse rientrare nelle indicazioni volontarie (art. 36 del Reg. UE 1169/11) e nel rispetto dell art. 7 del regolamento stesso (pratiche leali di informazione).

Cosa ne pensate?


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Oggetto:

Personalmente sostengo sempre che non è lecito declamare l’assenza di sostanze la cui presenza deve figurare dichiarata e, visto il “marketing”, rappresento  una voce non in sintonia col coro (… senza coloranti, senza conservanti,  senza additivi, senza …).

Nel  caso in questione, se stessi  nel coro,  azzarderei  “senza impiego di lattosio”, stando però attento al disposto del  seguente articolo  dello stesso DM 463/1987:

Art. 2.   Gli   zuccheri   di   cui  all'art.  1  possono  essere  impiegati, singolarmente  o in miscela, alla dose massima dell'1,5% del prodotto carneo.  Detta  dose  massima  è  comprensiva dell'eventuale apporto derivante  da  altri  impieghi  di  zuccheri consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

Infatti, qualora il limite 1,5% fosse già raggiunto dall’insieme degli altri zuccheri  consentiti, declamare l’assenza dell’impiego del lattosio sarebbe pubblicità ingannevole, risultando lo stesso non più consentito.


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Parole chiave (versione beta)

lattosio, zucchero, miscela, carne, produzione, claim, limite, regolamento ue n 1169 2011, consumatore, colorante, saccarosio, additivi, allergeni, conservanti, salumi, prodotto carneo, alimentare

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