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lavoro in un panificio che produce pane e prodotti da forno precotti e surgelati.
In alcuni aggiungiamo un miglioratore così composto: addensante: gomma di guar; destrosio, farina di malto di GRANO tenero, maltodestrina, farina di GRANO tenero tipo 0, emulsionanti: E472e, lecitina di SOIA; correttori di acidità: difosfato disodico, fosfato monocalcico; siero di LATTE in polvere, biga di GRANO tenero essiccata (farina di GRANO tenero, lievito), fecola di patate, estratto di malto (malto d'ORZO, acqua), antiagglomerante: E551.
Devo comunque indicarlo in etichetta o potrebbe ricadere nella definizione di "coadiuvante tecnologico"?
Credo che tu non lo possa considerare come un Coadiuvante Tecnologico, in quanto contiene Allergeni, per questo - a mio avviso - dovresti indicarlo in etichetta.
art. 9: "qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II...e ancora presente nel prodotto finito". immagino che alla fine del processo il latte, la soia e l'orzo in qualche modo restano nel prodotto. quindi perchè ometterlo dall'elenco ingredienti?
tra l'altro l'articolo specifica coadiuvante tecnologico quindi non si può omettere neanche rientrasse in questa definizione perchè contiene allergeni
Questo “miglioratore” è, in realtà, un ingrediente composto, che va dichiarato come tale, facendolo seguire dall'elenco dei suoi costituenti, che sono sostanze alimentari a tutti gli effetti ed additivi.
Che le sostanze alimentari non possano considerarsi “coadiuvanti” mi pare chiaro.
Quanto agli additivi, non saprei proprio come fare a definirli “coadiuvanti”, ma, in ogni caso, facendo essi parte di un unica sostanza, tale aspetto non è rilevante.
Osservo, inoltre, che se un “coadiuvante” contiene allergeni resta “coadiuvante”, con l'unica differenza che, in questo caso, non potrà avvalersi della facoltà di non essere dichiarato.