Considerate le ridotte dimensioni, potrebbe risultarti utile fare riferimento all'art. 16, comma 2: "~2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2 , sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.".
In ogni caso, dubito molto che la tua soluzione sia accettabile. L'art. 12 è chiaro e non mi risulta che siano (ancora) stati definiti quei "mezzi diversi" di cui parla il comma 3 del citato articolo.