Reg UE 2018/775: Prodotti non destinati a Consumatore Finale
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sapete se il Regolamento (UE) n°2018/775 si applica solo per le Etichette dei Prodotti destinati al Consumatore Finale (Retail Size), o se bisogna inserire questa informazione anche sul Packaging destinato all'Industria e al Food Service?
I nostri Clienti, attraverso le Schede Tecniche e Supply Chain Map, dispongono di tutte le informazioni che servono; mi chiedo se sia obbligatorio inserire la Nazione di Origine dell'Ingrediente Primario anche nelle Etichette che di fatto non raggiungono il Consumatore Finale. Non meno i nostri Ingredienti verrano poi utilizzati in ricetta in percentuali (%) minime e di conseguenza questa informazione non raggiungerebbe mai il Consumatore Finale.
Cosa ne pensate?
Grazie, ciao!
Simona
Oggetto: Reg UE 2018/775: Prodotti non destinati a Consumatore Finale
Proviamo a fare insieme un ragionamento, nella speranza che anche altri amici si uniscano - sempre qui su Talkin'about Food Forum (TAFF) - aiutandoci a sviluppare questa interessante Discussione.
Il presente Regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'Articolo 26, Paragrafo 3, del Regolamento (UE) n°1169/2011, quando il Paese d'Origine o il Luogo di Provenienza di un Alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a Luoghi o Zone Geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'Origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del Paese d'Origine o del Luogo di Provenienza.
Il presente Regolamento non si applica alle Indicazioni Geografiche Protette a norma dei Regolamenti (UE) n°1151/2012, (UE) n°1308/2013, (CE) n°110/2008 o (UE) n°251/2014, o Protette in virtù di accordi internazionali, né ai Marchi d'Impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'Indicazione dell'Origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.
Il riferimento è pertanto specificatamente al Paragrafo 3 dell'Articolo 26 - Paese d'origine o luogo di provenienza, del Regolamento (UE) n°1169/2011, che riportiamo di seguito per praticità:
Quando il Paese d’Origine o il Luogo di Provenienza di un Alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo Ingrediente Primario:
è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.
E fin qui sembrerebbe tutto abbastanza chiaro. Tuttavia, non abbiamo ancora individuato la risposta al nostro dubbio circa l'applicabilità (o meno) del Reg. (UE) n°2018/775 ai Prodotti non destinati al Consumatore Finale.
Andando più nello specifico, passiamo ad analizzare l'Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Reg. (UE) n°1169/2011 (poiché - di fatto - il Reg. (UE) n°2018/775 è una propaggine di quest'ultimo) ed ecco che inizia a delinearsi una possibile risposta:
...omissis...
Il presente Regolamento si applica agli Operatori del Settore Alimentare in tutte le Fasi della Catena Alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli Alimenti ai Consumatori. Si applica a tutti gli Alimentidestinati al Consumatore Finale, compresi quelli forniti dalle Collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle Collettività. Il presente Regolamento si applica ai servizi di Ristorazione forniti da Imprese di Trasporto quando il Luogo di Partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.
...omissis...
Questo concetto viene ulteriormente chiarito dall'Articolo 8 - Responsabilità, laddove il Legislatore specifica:
Gli Operatori del Settore Alimentare che forniscono ad altri Operatori del Settore Alimentare Alimenti non destinati al Consumatore Finale o alle Collettività assicurano che a tali altri Operatori del Settore Alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
Alla luce di ciò, in un caso come quello da te prospettato, ritengo sia sufficiente che tu metta in condizione i tuoi Clienti - attraverso gli Strumenti che hai indicato (in primo luogo mediante il ricorso a Schede Tecniche precise ed aggiornate, nonché la Documentazione afferente alla sfera della Rintracciabilità; fino ad arrivare a concetti relativamente moderni come la Supply Chain Mapping o - in un futuro non molto lontano - la Blockchain) - di disporre di tutte le informazioni necessarie per ottemperare a quanto richiesto dal Regolamento in oggetto.
Da parte mia è tutto.
A presto!
Giulio
Parole chiave (versione beta)
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