DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131 Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.
Art. 3 Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento
6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare:
a) l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita e' diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c);
Questo vale per il riso venduto tal quale.
Non so se ci sia altro più specifico, in ogni caso credo valga sempre il principio della corretta informazione al consumatore.
Dire farina di riso integrale non è ricorrere ad un claim, ma dare la corretta informazione.
Bene accette altre opinioni