Salve a tutti,
Il regolamento CE 1333/2008 riguardante gli additivi alimentari all'ALLEGATO II dovrebbe riportare la lista delle sostanze ammesse, ma su tutti i file disponibili in internet non c'è! qualcuno mi sa aiutare?
grazie
Alfredo
Salve a tutti, Il regolamento CE 1333/2008 riguardante gli additivi alimentari all'ALLEGATO II dovrebbe riportare la lista delle sostanze ammesse, ma su tutti i file disponibili in internet non c'è! qualcuno mi sa aiutare? grazie Alfredo
Ciao Alfredo! ^__^
Ho fatto qualche ricerca su internet ed in effetti, sembrerebbe non esserci traccia dell'allegato II del Reg. (CE) 1333/2008 contenente l'elenco comunitario degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.
L'unica informazione utile che sono riuscito a reperire proviene da un sito in lingua inglese e te la riporto di seguito:
Polyols that are permitted for use in food under Directive 94/35/EC and Directive 95/2/EC shall be transferred by 20 January 2011 in a single “Community list of food additives approved for use in foods and conditions of use” (Annex II of Regulation (EC) 1333/2008). Until this Community list is established, conditions of use of polyols are still laid down by Directive 94/35/EC and Directive 95/2/EC.
Da quanto riportato, deduco che l'elenco sia ancora in fase di approvazione.
Attendo conferme/smentite da parte degli altri utenti del forum.
See you soon!
Giulio
Sempre in riferimento al Reg. (CE) 1333/2008, aggiungo quanto reperito sul portale dell'Unione Europea:
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 20 gennaio 2010.
Tuttavia, le nuove valutazioni dell'elenco comunitario degli additivi alimentari (allegato II) e dell'elenco degli additivi alimentari il cui uso è autorizzato negli additivi ed enzimi alimentari (allegato III) dovranno essere terminate entro il 1° gennaio 2011.
Ciò sembrerebbe confermare le nostre ipotesi iniziali.
Saluti,
Giulio
Ti ringrazio per la risposta Giulio, infatti è come pensavo, deve essere ancora completato, nel frattempo il riferimento è sempre il Decreto MinSanità n. 209/96. Attendiamo allora! ciao Alfredo
Ciao a tutti,
volevo continuare la discussione ricollegandomi al post di alfclerici in quest'altra discussione ma quì poichè ritengo più corretto mantenere un filo logico di discussione.
Ho visto i tre nuovi regolamenti che attendavamo da quasi un anno, scusate la mia ignoranza ma è riportato che non sono atti legislativi cioè? dobbiamo già tenerli in riferimento visto poi che entrano in vigore a dicembre o sono solo ancora atti non ufficiali non approvati?
ovviamente la domanda è rivolta in primis ad alfclerici ma se qualcuno può rispondere gliene sarei grato!
Alfredo
TIPOLOGIA DEGLI ATTI GIURIDICI (fonte: http://europa.eu/) L'articolo I-33 opera una distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi. Ciascuna categoria viene ripresa in un articolo specifico: articolo I-34 per gli atti legislativi e articolo I-35 per gli atti non legislativi. Gli atti legislativi sono due, e precisamente la legge e la legge quadro. Per il momento l'articolo 249 del trattato CE elenca i cinque atti di base ora in vigore (direttiva, regolamento, decisione, raccomandazione e parere) e i loro effetti ed è dunque possibile stabilire corrispondenze tra tali atti e le nuove denominazioni. Così, la definizione di legge europea corrisponde a quella di regolamento come lo conosciamo attualmente. Proprio come il regolamento, la legge europea è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non richiede alcun recepimento nel diritto nazionale. La definizione di legge quadro europea corrisponde a quella di direttiva. Essa fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza. L'articolo I-34 specifica le modalità di adozione delle leggi e delle leggi quadro, che nella maggior parte dei casi vengono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. Gli atti non legislativi (articolo I-35) sono quattro: i regolamenti europei, le decisioni europee, le raccomandazioni e i pareri. Secondo la Costituzione, il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale che realizza atti legislativi e talune disposizioni specifiche della Costituzione. Essi possono anche assumere la forma di regolamenti europei delegati o di regolamenti esecutivi. Tali regolamenti potranno essere obbligatori in tutti i loro elementi o obbligatori soltanto per i risultati da conseguire. La decisione europea, nella sua nuova definizione, comprenderà tanto la decisione rivolta a destinatari specifici quanto la decisione generale, diversamente dalla decisione a norma dell'articolo 249 del trattato CE, che invece interessa unicamente i destinatari da essa designati. Figurano tra gli atti non legislativi anche le raccomandazioni e i pareri, che non hanno peraltro effetto vincolante. L'articolo I-35, ultimo paragrafo, conferma il potere generale di raccomandazione della Commissione quale attualmente previsto all'articolo 211 del trattato CE e generalizza quello del Consiglio (articolo I-35). Ciao Alfredo, come vedi no problem: l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, modificato dall'1129/2011, si applica dal 1° giugno 2013. Sarebbe interessante che gli utilizzatori, dopo attenta lettura, ci relazionassero sulla principale novità dell'allegato: non più ordinato in funzione degli additivi, bensì in funzione delle categorie di alimenti (all. II, parte D).
E' uscito il regolamento ue 1129_2011 del 11/11/2011:modifica allegato II del reg.ce 1333/2008
RegUE 1129/2011- Modifica Allegato II - RegCE 1333/2008
Noto con dispiacere che nell’ambito di carne e derivati la ricerca di quanto applicabile ai prodotti tipici italiani, globalmente conosciuti, apprezzati fino ad essere purtroppo oggetto di contraffazione, deve essere fatta non con le denominazioni specifiche nostre, ma a tentoni, per “prodotti analoghi” a quelli orgogliosamente, tipicamente denominati da altri Stati membri.
Avrà partecipato qualche incaricato italiano alle Commissioni?
Pagine: 1 2
legislativo, regolamento ce n 1333 2008, additivi, legge, alimentare, alimenti, contraffazione, base, enzima, carne, prodotti tipici italiani
Utilizzo del Nitrato di Potassio (E252) in Salsiccia Fresca
Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
Equiparazione Laurea in STA a quelle in Biologia e Chimica
Aggiornamento: allegato II del Reg. CE 1333/2008
Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over
Decreto Balduzzi: Attenzione ci tolgono le formazioni!!
Limite di utilizzo del Sorbato di Potassio (E202)