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vorrei sottoporvi un quesito, al quale spero possiate rispondermi.
Con l'entrata in vigore del Regolamento 852/2004 ed in particolar modo dell'Allegato II, gli articoli 28 e 29 del DPR 327/80 rimangono validi o devono essere disapplicati? Mi riferisco ai requisiti igienico strutturali dei laboratori di produzione e confezionamento, in quanto nel Regolamento comunitario non vengono menzionate tutte le caratteristiche strutturali che invece sono richieste dal DPR. In caso di ispezione, le ASL, per sanzionare, fanno riferimento al solo Regolamento 852/2004 o al DPR 327/80?
Devono essere disaplicati gli articoli della normtiva nazionale preesistente che sono discplinati anche dagli allegati al Reg 852/04.
Mentre ad esempio per i valori termici , non indicando l'allegato 852/04 precisi valori , possono essere ancora utilizzati limitatamente ai prodotti che disclipinano (ad esempio articolo31 DPR/327/80.
Confermo, la normativa europea prevale su quella nazionale, cmq vedere anche Reg. 853/2004 che prevede limiti di temperature per alcuni prodotti di origine animale.
Confermo, la normativa europea prevale su quella nazionale, cmq vedere anche Reg. 853/2004 che prevede limiti di temperature per alcuni prodotti di origine animale.
Ciao
Alfredo
Giusto Alfredo . Anche se il regolamento 853/04 esula dal suo campo di applicazione gli esercizi (Con o senza annesso laboratorio) che vendono prevalentemente ai consumatori finali . (A parte l'eccezione di piccoli quantitativi destinati ad altri venditori al dettaglio purchè ' sia attività marginale e localizzata e non principale)) I Valori termici espressi nell'allegato per varie matrici alimentari di origine animale , possono ben costituire punto di riferimento a livello sia tecnico che giuridico .
vorrei sottoporvi un quesito, al quale spero possiate rispondermi.
Con l entrata in vigore del Regolamento 852/2004 ed in particolar modo dell Allegato II, gli articoli 28 e 29 del DPR 327/80 rimangono validi o devono essere disapplicati? Mi riferisco ai requisiti igienico strutturali dei laboratori di produzione e confezionamento, in quanto nel Regolamento comunitario non vengono menzionate tutte le caratteristiche strutturali che invece sono richieste dal DPR. In caso di ispezione, le ASL, per sanzionare, fanno riferimento al solo Regolamento 852/2004 o al DPR 327/80?
Grazie mille
Scusami se ti rispondo ancora . Ma mi era sfuggita l'ultima parte del tuo quesito riguardante riguardante l'aspetto sanzionatorio .
In linea di massima possono concretizzarsi tre situazioni : 1) Fattspeci penale , avente carattere di reato contravvenzionale per la violazione di qualche aspetto disciplinato dall'articolo 5 della legge n°283 del 30.04.1962 (Modificato dal DL.gsvo 507/99) ma tutt'ora vigente unitamente alle sue sanzioni penali aventi natura di reati contravvenzionali . (tipico esempio la sua lettera b che sanziona le modalita di conservazione . Anche se il prodotto e ancora perfettamente genuino e sano ) Temperature irregolari , acqua minerale conservata non al riparo dalla luce solare , utensili e pianali sporchi che vengono diretto a contatto con le sostanze alimentari . Locali invasi da agenti infestanti in maniera massiva . Oppure la letter D dello stesso articolo (alimenti in palese stato di alterazione) quando sono ictuoculi invasi da muffe disidratati irraciditi .
A livello amministrativo invece le violazioni riconducibili ai Regolamenti 852 e 853/04 sono sanzionati dal DL.gsvo 193/07. Nei casi meno gravi ai sensi del suo successivo comma 7 possono essere impartite prescrizioni a tempo . Le quali se non ottemperate vengono poi successivamente sanzionate .
Scusami se ti rispondo ancora . Ma mi era sfuggita l ultima parte del tuo quesito riguardante riguardante l aspetto sanzionatorio .
In linea di massima possono concretizzarsi tre situazioni : 1) Fattspeci penale , avente carattere di reato contravvenzionale per la violazione di qualche aspetto disciplinato dall articolo 5 della legge n°283 del 30.04.1962 (Modificato dal DL.gsvo 507/99) ma tutt ora vigente unitamente alle sue sanzioni penali aventi natura di reati contravvenzionali . (tipico esempio la sua lettera b che sanziona le modalita di conservazione . Anche se il prodotto e ancora perfettamente genuino e sano ) Temperature irregolari , acqua minerale conservata non al riparo dalla luce solare , utensili e pianali sporchi che vengono diretto a contatto con le sostanze alimentari . Locali invasi da agenti infestanti in maniera massiva . Oppure la letter D dello stesso articolo (alimenti in palese stato di alterazione) quando sono ictuoculi invasi da muffe disidratati irraciditi .
A livello amministrativo invece le violazioni riconducibili ai Regolamenti 852 e 853/04 sono sanzionati dal DL.gsvo 193/07. Nei casi meno gravi ai sensi del suo successivo comma 7 possono essere impartite prescrizioni a tempo . Le quali se non ottemperate vengono poi successivamente sanzionate .
Ciao Robert
Per Completezza le altre ipotesi contravvenzionali di cui all'articolo 5 della Legge n°283 del 30/041962 (Cosidetti reati contravvenzionali ) , a parte la lettera E ed F abrogate da tempo (Questa ultima perchè i coloranti a livello comunitario sono stati inclusi nella nozione di additivi alimentari) , e cioè lettera G (additivi non consentiti o in sovradosaggio) Lettera D (nella parte che parla di sostanze alimentari nocive) Lettera A (private anche in parte dei propri elementi nutritivi , mescolate a sostanze qualità inferiore , variate nella loro composizione naturale, da intendersi come legale per i prodotti non esistenti in quanto tali in natura ad esempio : Pane , vino . formaggi) Gli illeciti soliatamente vengono evidenziati mediante analisi di laboratorio
Per concludere , anche il recente DL.gsvo 193/07 , in sede di articolo 6 comma 1 contiene una fattispecie di natura penale . E cioè La macellazione e il sezionamento delle carni in locali non riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 853/04 .
vorrei sottoporvi un quesito, al quale spero possiate rispondermi.
Con l entrata in vigore del Regolamento 852/2004 ed in particolar modo dell Allegato II, gli articoli 28 e 29 del DPR 327/80 rimangono validi o devono essere disapplicati? Mi riferisco ai requisiti igienico strutturali dei laboratori di produzione e confezionamento, in quanto nel Regolamento comunitario non vengono menzionate tutte le caratteristiche strutturali che invece sono richieste dal DPR. In caso di ispezione, le ASL, per sanzionare, fanno riferimento al solo Regolamento 852/2004 o al DPR 327/80?
Grazie mille
In caso di sanzione si applica il DL 193/97, come riferimento tecnico (caratteristiche e modalita' strutturali) gli artt. 28-29 del DPR 327/80 nonche' quelli piu' in dettaglio dei vecchi regolamenti locale d'igiene rimangono in "uso" all'autorita' sanitaria come parametri minimi indispensabili di verifica e/o di parere (es. n dei wc in base ai mq e/o posti a sedere di un esercizio,...altezze dei locali....numero dei locali,...eccc..ecc..). Di fatto il reg. ce non ha abrogato in toto sia il DPR 327/80 ..sia la Legge 283/62. Il discorso è molto lungo...cmq spero di aver soddissfatto il tuo quesito.
Emilio 60 -Tecnico della Prevenzione/Micolog-
Parole chiave (versione beta)
decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 852 2004, alimentare, regolamento ce n 853 2004, livello, laboratorio, legge, valori, origine, additivi, abrogazione, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, animale, temperatura, sanzioni, carne, formaggio, autorita sanitaria, legge 30 aprile 1962 n 283, verifica, prodotto, confezionamento, pane, alterazione alimenti, igienico, colorante, modalita conservazione, produzione, genuino, base, limite, vino, acqua minerale, qualita, ausl, consumatore, parametri, analisi, ispezione, sovradosaggio, composizione, muffa, alimenti, igiene, requisiti