Il Decreto 17 luglio 2013 - Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, già segnalato nella sezione Notizie, ritorna sulle disposizioni richieste per prevenire il rischio anisakis.
Riporto, per comodità:
L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) 1169/2011 deve esporre apposito cartello:
INFORMAZIONI AL CONSUMATORE PER UN CORRETTO IMPIEGO DI PESCE E CEFALOPODI FRESCHI
In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a - 18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o piu' stelle.
Al lettore più attento non sarà sfuggito che, riferendosi ai prodotti sfusi, non venga richiamato l'art. 16 del 109/92, bensì il corrispondente art. 44 dell'1169/11 il quale, pur rimandando alle disposizioni nazionali, si differenzia dal precedente prescrivendo, obbligatoriamente, le “indicazioni di cui all’art. 9, paragr. 1, lett. c), ovverosia gli allergeni.
Del resto, il 13 dicembre 2014 è ormai dietro l'angolo.