Anisakis in pesce crudo

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Anisakis in pesce crudo --> M8395

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Anisakis in pesce crudo. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Anisakis in pesce crudo

Egregio Collega la normativa sulla questione Anisakis non è solamente quella da te epsressa bensì è molto più ampia e quindi il RIstoratore che deve cimentarsi in un RISANAMENTO TERMICO PREVENTIVO deve considerare tutta la normativa che di seguito riporto:

NORMATIVA COGENTE PROBLEMA ANISAKIS :

  • CODICE PENALE, Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive.
  • CODICE PENALE, Art. 56 – Tentativo di frode nell’esercizio del commercio.
  • CODICE PENALE, Art. 515 – Frode nell’esercizio del commercio.
  • CODICE PENALE, Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine .
  • LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande  (vedi articolo 5 L. 283/1962)
  • DPR 327/1980 – Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e s.m. e i. in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
  • CIRCOLARE Ministero della Salute 11/03/1992, n.10, Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nei pesci.
  • ORDINANZA Ministero della Salute 12 maggio 1992, Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis
  • DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
  • REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
  • Reg. (CE) 853/2004 Sez. VIII; Cap. III –D
  • REGOLAMENTO 37/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2005 sul controllo delle temperature dei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.
  • REGOLAMENTO 2074/2005 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2005 modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Reg. CE 853/2004
  • REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d'identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca.
  • NOTA Ministero della Salute 0008871-P-09/04/2008, "riscontro di larve di Anisakis in prodotti della pesca”.
  • NOTA Ministero della Salute 0010776-P-19/05/2008, "riscontro di larve di Anisakis in prodotti della pesca”.
  • REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 – Sottoprodotti di origine animale
  • REGOLAMENTO (UE) N.1276/2011 DELLA COMMISSIONE DELL'8 DICEMBRE 2011 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano
  • NOTA Ministero della Salute 0004379-P-17/02/2011, "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del Regolamento CE 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi".
  • NOTA Ministero della Salute 00004380-P- 17/02/2011 “Articolo 5 della legge 283- Presenza di Anisakis”.
  • Art. 68 del Reg. UE 404/2011 - Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

In base alla normativa oggetto di chiarimenti da parte del Ministero l’esercente che vuole somministrare pesce crudo o praticamente crudo ha due possibilità:

 

  • approvvigionarsi di prodotto già sottoposto a trattamento di bonifica preventiva: il venditore dovrà dichiarare il trattamento sulla confezione o sulla documentazione commerciale di vendita indicando specificatamente se si tratta prodotto congelato e/o surgelato oppure di prodotto decongelato (che quindi non può essere ricongelato). La dichiarazione/certificazione del venditore dovrà essere tenuta agli atti ed esibita alle autorità di controllo in caso di richiesta.

 

  • acquistare il pesce fresco e sottoporlo in azienda al trattamento di bonifica preventiva tramite congelamento del prodotto per  almeno 24 ore a temperatura di – 20°C per l’intera massa del prodotto stesso. 

 

Per le attività che vogliono adottare la procedura di trattamento di bonifica preventiva sarà obbligatorio rispettare i seguenti adempimenti:

  • Effettuare una comunicazione alla ASL competente al fine di aggiornare la Registrazione Sanitaria (notifica sanitaria) dell’attività che si intende svolgere (bonifica preventiva tramite congelamento)
  • Dotarsi di apposita apparecchiatura  per l’abbattimento della temperatura ad almeno – 20°C che dovrà essere proporzionata alla attività che si intende svolgere.
  • E’ importante conoscere le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura che si intende utilizzare per verificare i tempi necessari al raggiungimento della temperatura corretta a -20°C nell’intera massa e per poter quindi stabilire il tempo di 24 ore necessaria alla bonifica . In altre parole è necessario prevedere il tempo necessario affinché il prodotto raggiunga al suo interno almeno una temperatura di -20°C e sommarvi altre 24 ore di mantenimento.

La conservazione del prodotto abbattuto dovrà comunque avvenire con l’utilizzo di un diverso congelatore.

  • Predisporre nell’ambito del manuale HACCP una specifica procedura  finalizzata al controllo dei parassiti tenendo in considerazione i seguenti elementi:
    • apparecchiatura/tecnologia in uso
    • pezzatura/massa del pesce da trattare e  relativi tempi per il raggiungimento della temperatura di – 20° C al cuore del prodotto
    • specie di parassita (larve di nematodi quali “Anisakis simplex e Pseudoterranovva decipiens”, ad esempio) e relativi tempi di trattamento necessari a garantirne l’uccisione tramite congelamento a temperatura non superiore a -20°C
    • Verificare il corretto funzionamento dell’attrezzatura utilizzata e effettuarne regolarmente la manutenzione etichettare il prodotto bonificato indicandone espressamente la natura e la data di bonifica.
    • Sarà necessario stabilire la durabilità del prodotto sulla base delle caratteristiche dello stesso e comunque effettuarne l’utilizzo in tempi brevi.

Il prodotto che ha subito il trattamento di bonifica, una volta scongelato, deve essere somministrato e non può essere ricongelato.

La dicitura da inserire obbligatoriamente sul menù

“Si avvisa la gentile clientela che i prodotti ittici freschi destinati ad essere consumati marinati, crudi o poco cotti, subiscono un trattamento di bonifica preventiva mediante abbattitore rapido di temperatura. Tale procedimento è conforme a quanto disposto dall’ Ordinanza Ministeriale – Ministero della Salute n°121 del 12/05/1992 e al Reg. CE 853/2004 Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3 Lettera D, Punto 3 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un trattamento a -20°C per almeno 24 ore oppure a -35°C per almeno 15 ore”.

La presenza di tale dicitura sul menù ha anche lo scopo di evitare che gli organi di controllo che rinvengano pesce sottoposto al trattamento di bonifica preventiva allo stato di congelato all’interno denunci l’operatore per la violazione dell’articolo 515 del Codice Penale per non aver indicato lo stato fisico del prodotto destinato ad essere offerto crudo  alla clientela.

Chiunque effettua operazioni quali sfilettatura e/o affettatura di prodotti della pesca, deve sottoporre gli stessi all’esame visivo, previsto dalla regolamentazione comunitaria, al fine di escludere l’immissione sul mercato per il consumo umano di prodotti della pesca manifestamente invasi da parassiti.

Spero di essere stato esaustivo.

Saluti 

DF

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

prodotto, trattamento, temperatura, pesche, anisakis, regolamento ce n 853 2004, controllo, alimentare, legge, origine, congelamento, animale, igienico, genuino, base, produzione, verifica, igiene alimenti, conservazione, frode, congelato, bevande, latte crudo, preparazione gastronomica, ristorazione collettiva, pesce fresco, legislativo, manuale haccp, conforme, alimenti surgelati, pesce crudo, surgelati, legge 30 aprile 1962 n 283, registrazione, fresco, immagazzinamento, prodotti lattiero caseari, confezione, scongelato, esame, alimentazione, approvvigionamento, certificazione, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, cotto, uova, somministrazione, ausl, sicurezza prodotti alimentari, prodotti ittici

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.