L'attuale normativa sull'etichettatura (decr.to leg.vo 109/92) prevede che gli additivi vengano dichiarati precisando il nome della categoria di appartenenza. Le caratteristiche di tali categorie sono definite dal D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari), il quale stabilisce, inoltre, che (art. 2, comma 3):
" L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'all. I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni."
In altre parole, è il fabbricante che stabilisce legittimamente come classificare gli additivi che impiega.
Nel caso in questione, è peraltro possibile che, con buona pace di quanto dichiari il produttore, l'E330 svolga in realtà (anche) altre funzioni (antiossidante?), addirittura prevalenti rispetto a quella dichiarata in etichetta.