Quello che io chiamo "La madre di tutti " Regolamenti , Molto importante in quanto contiene i principi base della Legislazione alimentare di ispirazione comunitaria
vi sono delle definizioni che lasciano alquanto interdetti . Si guardi ad esempio la definizione di vendita al dettaglio . E comprensiva dell'attività di vendita all'ingrosso e anche della attività di ristorazione (sia commerciale che colettiva ) . Nel nostro paese , a parte la legislazione di carattere annonario-commerciala , che anche nella sua ultima versione (Neanche molto remota)
fa divieto di esercitare congiuntamente le due attività di commercio . A parte questo , in passato (Molto recente meta anni 90) la distinzione tra vendita al dettaglio e all'ingrosso e servita delimitare
im molti casi il campo di applicazione dei numerosi Decreti legislativi che regolamentavano le varie produzioni di origine animale non al dettaglio (E altre eccezioni che non staro qui a menzionare ) .Si potrà obiettare che sopratutto il Reg (CE) mantiene questa distinzione . E fortunatamente comincia ad aprire piccoli varchi consentendo ai laboratori annessi ad esercizi finalizzati alla vendita al dettaglio di fornire piccole quantità dei loro prodotti ad esercizi della stessa tipologia con limiti territoriali e purche questa attività non prevalga in termini di volume sulla prima .
In ogni caso una simile definizione oltre ad ingenerare confusione sia agli organi di controllo che agli OSA . Si appalesa idonea a prestare il fianco a interpretazioni (magari erronee) ma se la terminologia utilizzata ha un senso potrebbe sortire interminabili dispute in caso di conteziosi .
Anche l'equiparazione con la ristorazione e la somministrazione appare cozzare con la nozione elaborata sull'attività di ristorazione. La quale si differenzia dalla mera vendita dei prodotti alimentari per essere caratterizzata dalla consumazione in loco del prodotto alimentare . (Non tratto le eccezioni come la vendita per asporto e l'attività di cattering per motivi di tempo).
E nella normativa a carattere generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. La quale a mio di vedere e strettamente conessa ( sia in precedenza che attualmente) con la normativa sugli alimenti a carattere igienico sanitario . Normativa seppur modficata tutt'ora in vigore . In sede di articolo 1 al consumatore finale strettamente inteso ha equiparato espressamente "Le cosiddette" collettività (Ristoranti , mense, ed ospedali ) . Sulla base di queste nozioni si e ristretto campo di applicazione della norma alla sola attività di vendita .
Con l'annullamento di innumerevoli violazioni comminate dai "Dilettanti allo sbaraglio ", i quali per acquisire notorietà a livello mediatico si cimentavano ( alle volte con arroganza) in aspetti (anche se il decreto 109/92 non vi e rientra integralmente) attinenti al controllo ufficiale sugli alimenti . Con Conseguenze alle volte nefaste .
Fortunatamente con l'entrata in vigore del D.lgsvo 193/07 e stato chiarito che la competenza sanzionatoria spetta alle ASL ai Carabinieri Del NAS e ritengo anche al Funzionari della repressione frodi (Non ricordo la nuova nozione) .
Anche se il titolare di un blog per il quale nutro molta stima asserisce il contrario ( Se i suoi colleghi avessero tutti la sua preparazione sarebbe auspicabile ma purtroppo non e cosi)
Tornando al nostro Reg (CE) 178/02 in sede di articolo 14 quando descrive quali sono le condizioni per le quali un alimento deve essere considerato a rischio . Bhe quanto meno un po perplessi si rimane .
Va da se che nella lingua italiana il concetto di rischio è qualcosa di antecedente al danno certo . L'articolo 14 recita come primo caso la frase "Quando sono dannosi per salute."
L'espressione cosi perentoria , evoca la certezza del danno come il concetto di alimento nocivo . Personalmente non credo possa considerarsi sinonimo di pericoloso il quale invece e fondato su la probabiltà molto elevata che l'evento nocivo si concretizzi .
Personalmente che un chiarimento non sarebbe poi male . Se e vero che una nota canzone popolare sostiene che le parole sono come il vento ma e altretanto vero che quella scritta rimane e anche a lungo .
PS "Ritengo che non sia un banale equivoco lessicale e non vada sottovalutato"