Definizioni Desumibili dal Reg (CE) 178/02

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Oggetto: Definizioni Desumibili dal Reg (CE) 178/02

Quello che io chiamo  "La madre di tutti " Regolamenti , Molto importante in quanto contiene i principi base della Legislazione alimentare  di ispirazione comunitaria 

vi sono delle definizioni che lasciano alquanto interdetti .  Si guardi ad esempio la definizione di vendita al dettaglio .  E comprensiva  dell'attività di vendita all'ingrosso  e anche della attività di ristorazione (sia commerciale che colettiva ) .  Nel nostro paese , a parte la legislazione di carattere annonario-commerciala  , che anche nella sua ultima versione (Neanche molto remota) 

fa divieto di esercitare congiuntamente le due attività di commercio .  A parte questo , in passato (Molto recente meta anni 90)  la distinzione tra vendita al dettaglio e all'ingrosso  e servita delimitare

im molti casi il campo di applicazione dei numerosi Decreti legislativi che regolamentavano le varie produzioni di origine animale non al dettaglio  (E altre eccezioni che non staro qui a menzionare ) .Si potrà obiettare che sopratutto il Reg (CE) mantiene questa distinzione . E fortunatamente comincia ad aprire piccoli varchi consentendo ai laboratori annessi ad esercizi finalizzati alla vendita al dettaglio di fornire piccole quantità dei loro prodotti ad esercizi della stessa tipologia con limiti territoriali  e purche questa attività non prevalga in termini di volume sulla prima .

In ogni caso una simile definizione oltre ad ingenerare confusione sia agli organi di controllo  che agli OSA .  Si appalesa idonea a prestare il fianco a interpretazioni  (magari erronee) ma se la terminologia utilizzata ha un senso potrebbe sortire interminabili dispute in caso di conteziosi .

Anche l'equiparazione con la ristorazione e la somministrazione  appare cozzare  con la nozione elaborata sull'attività di ristorazione.  La  quale si differenzia dalla mera vendita dei prodotti alimentari per essere caratterizzata dalla consumazione in loco del prodotto alimentare . (Non tratto le eccezioni come la vendita per asporto e l'attività di cattering per motivi di tempo).

E nella normativa a carattere generale sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. La  quale a mio di vedere  e strettamente conessa ( sia in precedenza che attualmente) con la normativa  sugli alimenti  a carattere igienico sanitario . Normativa seppur modficata tutt'ora in vigore . In sede di articolo 1 al consumatore finale strettamente inteso ha equiparato espressamente "Le cosiddette" collettività  (Ristoranti , mense, ed ospedali ) . Sulla base di queste nozioni  si e ristretto campo di applicazione della norma alla sola attività di vendita . 

Con l'annullamento di innumerevoli  violazioni comminate dai  "Dilettanti allo sbaraglio ", i quali per acquisire notorietà a livello mediatico  si cimentavano ( alle volte con arroganza)  in aspetti  (anche se il decreto 109/92 non vi e rientra integralmente)  attinenti al controllo ufficiale sugli alimenti .  Con  Conseguenze alle volte nefaste .

Fortunatamente con l'entrata in vigore del D.lgsvo 193/07 e stato chiarito  che la competenza sanzionatoria  spetta alle ASL ai Carabinieri Del NAS e ritengo  anche al Funzionari della repressione frodi (Non ricordo la nuova nozione) . 

Anche se il titolare di un blog  per il quale nutro molta stima  asserisce il contrario ( Se i suoi colleghi avessero tutti la sua preparazione  sarebbe auspicabile ma purtroppo non e cosi) 

Tornando al nostro Reg (CE) 178/02  in sede  di articolo 14 quando descrive quali sono le condizioni per le quali un alimento  deve essere considerato a rischio . Bhe  quanto meno un po perplessi si rimane .

Va da se che nella lingua italiana  il concetto di rischio è qualcosa di antecedente al danno certo .  L'articolo 14  recita  come primo caso la frase "Quando sono dannosi per salute."

L'espressione cosi perentoria , evoca la certezza del danno  come il concetto di alimento nocivo . Personalmente non credo possa considerarsi sinonimo di pericoloso il quale invece e fondato  su la probabiltà molto elevata che l'evento nocivo si concretizzi .

Personalmente che un chiarimento non sarebbe poi male . Se e vero  che una nota canzone popolare sostiene che le parole sono come il vento ma e altretanto vero che quella scritta rimane e anche a lungo . 

PS "Ritengo che non sia un banale equivoco lessicale  e non vada sottovalutato"

 

 

 

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

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