Attualmente , la materia e disciplinata dal Cap IV dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 . Il Regolamento , esamina la fattispecie del trasporto di differenti tipologie di prodotti alimentari (e non alimentari) in sede di comma 5 . indicando nel caso specifico l'esecuzione di un accurata pulizia tra un carico e l'altro al fine di evitare una potenziale contaminazione . E mia personale opinione che oltre il precetto di cui sopra , allo scopo di minimizare eventuali rischi di contaminazione (Specie tra alimenti igienicamente incompatibili) , occorre operare all'interno del mezzo una separazione spaziale tra le differenti matrici alimentari . In linea di massima le regole di cui sopra sono sostanzialmente analoghe a quelle prevista dalla preesistente normativa nazionale
(Nel caso in esame l'articolo 43 del D.P.R 327/80 , disciplinante il trasporto delle sostanze alimentari in generale) a differenza del successivo articolo 44 (molto dettagliato) che assoggettava al rilascio di preventiva Autorizzazione Sanitaria il trasporto di particolari matrici alimentari (Carni Fresche e Congelate Prodotti della pesca Almenti Surgelati) AUt.San da rinnovare ogni due anni .
Attualmente la prassi è quella della denuncia di inizio attività . Per quanto concerne i valori di temperatura , inerenti al trasporto di alimenti refrigerati e congelati , sono da ritenersi ancora in vigore quelle prevviste in sede di allegati dal D.P.R. 327/80 per alcune matrici alimentari E dal Reg (CE) 853/04 i quali a differenza del Reg (CE) 852/04 , esprimono precisi valori termici .
Il D.P.R 327/80 , e tutt'ora in vigore per le parti che non confligono con la piu recente normativa comunitaria .
Il trasporto di sostanze alimentari ad elevata deperibilità senza il rispetto delle prescritte temperature (Per tempi prolungati generalmente piu di due ore ) , può configurare il reato contravvenzionale di cui all'articolo 5 lettera B della Legge 283/62 , pur potendo essere le sostanze alimentari ancora perfettamente genuine e sane ,
Un pò più complesso e la situazione in cui la derrata altamente deperibile non abbia un espresso riferimento termico in provvedimento avente natura cogente ,
E mia opinione personale che in questo caso ,sia il generico richiamo di cui al comma 7 Capitolo IV dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 , unitamente alle indicazioni apposte in etichetta dal produttore (Ad esempio conservare tra 0 e + 4 c°) abbiano pieno titolo nella contestazione (Anche se vi sono state sentenze di segno opposto al mio umile pensiero) . Lo stesso ritengo " (Per le usuali regole di precauzione commerciale) .
Per concludere , per una valutazione ineccepibile occorrono termometri adeguatamente tarati con certificazione (SIT) e tenere conto delle invevitabili fluttuazioni dovute all'apertura del mezzo
Saluti Robert