L'argomento è attualmente normato dal decreto legislativo 94/2001 Attuazione delle Dir. 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
Cito:
Art. 3 Prodotti alimentari ammessi al trattamento
1. I prodotti alimentari che possono essere sottoposti al trattamento di cui all'art. 2 sono quelli indicati nell'All. IV, fatto salvo quanto previsto all'Art. 18.
Art. 18 Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, continua ad avere validità l'autorizzazione al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle dosi individuate all'art. 2, comma 2, del Decr. MINISAN 30.8.73, pubblicato nella G.U. n. 254 dell'11 ottobre 1973, e delle disposizioni del presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, può essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che:
a) il trattamento dei prodotti alimentari abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori limite raccomandati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
c) il trattamento con radiazioni ionizzanti e l'immissione sul mercato siano effettuati in conformità al presente decreto.
3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, indica i prodotti alimentari che, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono essere ammessi transitoriamente al trattamento con radiazioni ionizzanti.
4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le autorizzazioni previste ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative condizioni.
5. La commercializzazione dei prodotti alimentari, già trattati con radiazioni ionizzanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle disposizioni dello stesso decreto, è consentita fino al 20 marzo 2001.
ALLEGATO IV - PRODOTTI ALIMENTARI CHE POSSONO ESSERE TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI E DOSI MASSIME DI IRRADIAZIONE
Categoria di prodotti alimentari |
Valore massimo della dose globale media assorbita di irradiazione (kGy) |
Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali |
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Saluti.
alf