Casualmente mi sono imbattuto nel
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 50
Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonche' la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana. Cosa ho scoperto? Zuccheri strani, per i quali non sono riuscito a reperire normativa sulle denominazioni e caratteristiche chimico-fisiche. Art. 2. Composizione e lavorazione 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati all'allegato IV e le materie prime di cui all'allegato II. ALLEGATO II (Art. 2 e Allegato III) Definizione delle materie prime Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
6. Zuccheri Gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo zucchero grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla frutta, lo zucchero bruno. Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva puo' essere designato "zucchero d'uva". Qualcuno sa darmi dei riferimenti per quelli evidenziati in corsivo? Grazie in anticipo e cordiali saturi