Alimenti irradiati: stato dell'arte

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Oggetto:

Tempo addietro è stato diramato un allerta  su confezioni di cosce di rane congelate (provenienza Sud-Est Asiatico) , in quanto  sottoposte ad  un trattamento di irraggiamento . Se non ricordo male la la normativa nazionale ,non fà rientrare gli alimenti di origine animale nell'elenco dei prodotti alimentari in cui e consentito il trattamento .

Succesivamente l'autorità ha diramato una nota (riferita all'allerta sopraindicato ) , specificando che se il trattamento è avvenuto presso uno stabilimento comunitario , nulla osta alla commercializazione di questi alimenti . I quali unitamente ad prodotti di origine animale (carne di pollo , carni separate meccanicamente) se ho compreso bene in ambito U.E e consentito l'irradiamento .

A parte la solita mancanza di chiarezza , c'e qualcuno informato che sappia fornirmi delucidazioni ? Tra le altre cose  non figurano nell'elenco le carni bovine fresche .

Si quindi trarre la conclusione che carni bovine importate e sottoposte ad irradiamento non possono essere destinate alla commercializzazione ?

 

Un Salutone Robert


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Oggetto: Alimenti irradiati: stato dell'arte
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Salve, tempo addietro trattai la questione trovando una tabella, abbastanza esaustiva, indicante gli alimenti sottoponibili a trattamenti con radiazioni ionizzanti e indicante la dose massima di radiazioni alle quali l'alimento può essere esposto. Ecco il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1166_listaFile_itemName_1_file.pdf 

Spero possa esserti d'aiuto.

Buona giornata!


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Oggetto:

Grazie mille, Edward.

Una curiosità: a partire dalla Homepage MinSalute, come sei arrivato a questo file?

Questo per conoscere le potenzialità/percorsi del sito anche per altri argomenti.

Cordiali saluti.


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Oggetto:

 

L'argomento è attualmente normato dal decreto legislativo 94/2001 Attuazione delle Dir. 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

Cito:

 Art. 3 Prodotti alimentari ammessi al trattamento

1. I prodotti alimentari che possono essere sottoposti al trattamento di cui all'art. 2 sono quelli indicati nell'All. IV, fatto salvo quanto previsto all'Art. 18.

 Art. 18 Norme transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, continua ad avere validità l'autorizzazione al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle dosi individuate all'art. 2, comma 2, del Decr. MINISAN 30.8.73, pubblicato nella G.U. n. 254 dell'11 ottobre 1973, e delle disposizioni del presente decreto legislativo.

2. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, può essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che:

a) il trattamento dei prodotti alimentari abbia ricevuto parere favorevole da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori limite raccomandati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

c) il trattamento con radiazioni ionizzanti e l'immissione sul mercato siano effettuati in conformità al presente decreto.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, indica i prodotti alimentari che, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono essere ammessi transitoriamente al trattamento con radiazioni ionizzanti.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea le autorizzazioni previste ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative condizioni.

5. La commercializzazione dei prodotti alimentari, già trattati con radiazioni ionizzanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non conformi alle disposizioni dello stesso decreto, è consentita fino al 20 marzo 2001.

 

ALLEGATO IV - PRODOTTI ALIMENTARI CHE POSSONO ESSERE TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI E DOSI MASSIME DI IRRADIAZIONE

 

Categoria di prodotti alimentari

Valore massimo della dose globale media assorbita di irradiazione (kGy)

Erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali

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 Saluti.

alf

 

 


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Oggetto:

Il link dal quale puoi aprire il pdf precedentemente allegato, e risalire alla home page è il seguente: http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1166&lingua=italiano&menu=microbiologica 

Se vuoi raggiungere dalla home page la sezione suddetta, devi cliccare su "sicurezza alimentare" presente parte destra della home page e quindi su "sicurezza microbiologica", presente sempre sulla destra della nuova pagina aperta. Successivamente potrai facilmente individuare la sezione "alimenti irradiati".

Cordiali saluti.

 


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Oggetto:

Grazie Edward,

Ciao


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Oggetto:

Segnalo la pubblicazione di questa informazione comunitaria:

 Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri


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Parole chiave (versione beta)

trattamento, prodotto alimentare, radiazione ionizzante, alimenti, ingrediente, microbiologico, legislativo, carne, radiazione, allerta, alimentazione, carne bovino, condimento, animale, fresco, valori, alimenti origine animale, patate, conforme, spezie, cipolla, sicurezza, impianto, origine, pollo, erbe aromatiche, alimenti irradiati, non conforme, confezione, sicurezza prodotti alimentari, limite

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