Il problema a mio sommesso avviso è insito proprio nel testo dell'articolo 16 del D.lgsvo 109/92 . (e successive modifiche ed integrazioni) Il Primo comma dell'articolo ( non modficato) recita testualmente: " I prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento "ANCHE SE ORIGINARIAMENTE PRECONFEZIONATI" devono essere muniti di apposito cartello ..........
Se non erro alla lettura del testo si evince l'obbligo della data di scadenza unicamente per la categoria merceologica delle paste fresche e paste fresche con ripieno di cui alla Legge 4 Luglio 1967 numero 580. Anche le modificazioni introdotte dal D.lgsvo 181/03 ,il quale ha introdotto la nozione di prodotti preconfezionati nei luoghi di destinati alla vendita immediata , non ha charito alcun che .
L'unico riferimento ( tesi che condivido ) e l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione Civile , la quale ha confermato alcune sanzioni amm irrogate pa mancata apposizione della data di consumabilità nella categoria dei prodotti di cui trattasi . D'altro sono stato testimone diretto di sanzioni amminstrative archiviate ( del tutto analoghe) da parte dell'organo competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 689/81 . (Nel mio comprensorio e L'Autorità Regionale) . E del Silenzio della Stessa dopo espressi quesiti nel merito , conseguenti ai pronunziamenti sopra riportati .
Anche il Successivo comma 8 del D.lgsvo 109/92 (Afferente ai prodotti contemplati al comma 1 dello stesso articolo) non è molto di Aiuto . "Nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore di cui al comma 1 (Il quale usa l'espressione anche se originariamente preconfezionati e qui l'inghippo si evidenzia........) Ad una prima interpretazione letterale , sembrerebbe che anche i prodotti
preconfezionati (Tipo Grossi Salumi e Formaggi da vendersi previo frazionamento ) non siano assoggetati in questa fase all'obbligo di riportare il TMC o la data di scadenza ( si parla delle indicazioni di cui alla lettera A , B , E ed H dell'articolo 3 del D.lgsvo 109/92) (in alternativa anche sui documenti commerciali) .
Fortunatamente il buon senso delle produttrici ha fatto si che spontaneamente l'indicazione sulla durabilità venga espressa ugualmente (Del resto l'articolo 3 del D.lgsvo 109/92 , si rivolge a prodotti preconfezionati in unità di vendità destinati come tali ai consumatori finali ) .
In ogni caso trattasi di incertezza normativa che presta il fianco a possibili manovre non troppo "limpide" da parte di grandi o piccoli distributtori privi di scrupoli .
A questo punto spero che le recenti normative comunitarie chiariscano definitivamente detta problematica .
Saluti Robert