Se è ottenuto a partire da datteri freschi, devi fare riferimento al D.Lgs 151/2004:
Succo concentrato di datteri
Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
DENOMINAZIONE DI VENDITA E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
3. Succo di frutta concentrato:
e' il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu'
specie, mediante eliminazione fisica di una determinata quantita'
d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, questa
eliminazione deve essere almeno pari al 50 per cento.
Anche se non precisato, per analogia con la normativa QUID, ritengo necessario indicare il grado di concentrazione ( n. volte) rispetto al grado naturale o almeno l’indicazione del valore Brix.
Senza zuccheri aggiunti
Claim ammesso in quanto sarebbe consentito aggiungere zuccheri (altrimenti, con tale claim (casi pera e uva) vanteresti una condizione ovvia)
Art. 2.
Aggiunte
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
aggiunti:
d) zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e
4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto
acido, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15
grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in
quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per
litro di succo;
Contiene naturalmente zuccheri
Precisazione prescritta da Allegato del RegCE 1924/2006, in aggiunta al claimSenza zuccheri aggiunti
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene
naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE
NATURALMENTE ZUCCHERI».
NB!
Relativamente alla denominazione SCIROPPO DI DATTERI, come vedi nel RDL 15.10.1925 n. 2033 citato da alfclerici, è sempre prevista la presenza di saccarosio aggiunto !