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Ho cercato tra le varie leggi e decreti ( DLgg 151 2004 e altri) e non ho trovato quello che cerco.
Ho intenzione di produrre un concentrato derivante da datteri. La concentrazione finale del prodotto è di 450 g/l di zucchero (38 Brix circa) derivante interamente dal frutto (senza zuccheri aggiunti). Tale concentrazione è ottenuta con evaporatore. E' possibile secondo voi:
1) scrivere sciroppo di datteri ?
2) scrivere senza zuccheri aggiunti ?
Grazie
Oggetto: Sciroppo di datteri senza zuccheri aggiunti
Questo è tutto ciòche ho trovato (a mio avviso, comunque, la mancata aggiunta di soluzione acquosa di saccarosio non dovrebbe pregiudicare l'utilizzo del termine "sciroppo"). Per maggiore sicurezza puoi chiedere un parere all'AIIPA
R.D.L. 15.10.25 n. 2033
CAPO VII SCIROPPI E CONSERVE
Art. 37
Così modificato da R.D.L. 2.9.32 n. 1225; L. 15.12.67, n. 1223
Il nome di "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.
Il nome di "sciroppo", seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa.
..omissis.. Comma riguardante norme superate da disposizioni susseguenti
- ·È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:
a) L'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25% della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione "contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato", da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono.
Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.
Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.
Se è ottenuto a partire da datteri freschi, devi fare riferimento al D.Lgs 151/2004:
Succo concentrato di datteri
Allegato I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)
DENOMINAZIONE DI VENDITA E DEFINIZIONE DEI PRODOTTI
3. Succo di frutta concentrato:
e' il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o piu'
specie, mediante eliminazione fisica di una determinata quantita'
d'acqua. Se il prodotto e' destinato al consumo diretto, questa
eliminazione deve essere almeno pari al 50 per cento.
Anche se non precisato, per analogia con la normativa QUID, ritengo necessario indicare il grado di concentrazione ( n. volte) rispetto al grado naturale o almeno l’indicazione del valore Brix.
Senza zuccheri aggiunti
Claim ammesso in quanto sarebbe consentito aggiungere zuccheri (altrimenti, con tale claim (casi pera e uva) vanteresti una condizione ovvia)
Art. 2.
Aggiunte
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
aggiunti:
d) zuccheri, ai prodotti di cui all'allegato I, punti 1, 2, 3 e
4, diversi dai succhi di pera e di uva, per correggerne il gusto
acido, in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15
grammi per litro di succo, o per dolcificare il prodotto, in
quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 150 grammi per
litro di succo;
Contiene naturalmente zuccheri
Precisazione prescritta da Allegato del RegCE 1924/2006, in aggiunta al claimSenza zuccheri aggiunti
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto
alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene
naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE
NATURALMENTE ZUCCHERI».
NB!
Relativamente alla denominazione SCIROPPO DI DATTERI, come vedi nel RDL 15.10.1925 n. 2033 citato da alfclerici, è sempre prevista la presenza di saccarosio aggiunto !
Relativamente alla denominazione SCIROPPO DI DATTERI, come vedi nel RDL 15.10.1925 n. 2033 citato da alfclerici, è sempre prescritta la presenza di saccarosio aggiunto !
Per scrivere sciroppo potrei aggiungere al conc. di datteri (ora non meno concentrato) lo zucchero d'uva (mosto concentrato rettificato o mosto concentrato). In questo caso si può chiamare zucchero d'uva il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato?
Utilizzando i sopracitati posso continuare a scrivere "Contiene naturalmente zuccheri".