Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209

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Oggetto: Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209

Carissimi colleghi,

ad ulteriore complicazione, sottopongo alla vostra attenzione le definizioni e caratteristiche del succo di uve e del succo di uve concentrato (notare il plurale uve), contemplati dalla normativa vitivinicola CE, che però non possono essere destinati alla vinificazione.

Buone lettura ed elaborazione…!!!

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REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1)

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Definizioni riguardanti i prodotti

5. «Uve fresche»:il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica

spontanea.

7. «Succo di uve»: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8. «Succo di uve concentrato»: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi

metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore

a 50,9 %. Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

10.Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti

fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico

effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

13.Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20°C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 25, non sia inferiore a 50,9 %. Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

ALLEGATO VI

RESTRIZIONI

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni

1. Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, relative all’elaborazione e alla conservazione deiprodotti disciplinati dal medesimo

regolamento, sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

2. Le pratiche enologiche autorizzate, le condizioni d’uso e i limiti d’uso sono indicati nell’allegato I A.

ALLEGATO I A

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

7. Impiego di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio

Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all’allegato I B

8. Eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il vino nuovo ancora in fermentazione

 

ALLEGATO I B

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI

VINI

A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI

C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI

 

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1)

Articolo 27

Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti nell’allegato V o stabilite in conformità degli articoli 28 e 29.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

 



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Parole chiave (versione beta)

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