Chiedo scusa, ma l'aspetto legato alla desolfitazione mi era sfuggito.
In effetti, il testo della 112/01 non è chiaro, tanto è vero che ho recuperato una proposta di emendamento del Parlamento (evidentemente non andata poi in porto) che sposa l'interpretazione di trentino:
- per i succhi di uva, può essere utilizzata la solfitazione dell.uva mediante biossido di zolfo, purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l. È autorizzata la desolfitazione tramite processi fisici;
In altre parole, mi sembra di capire che il senso sia: se solfiti l'uva fai in modo, desolfitando, che, nel succo, di SO2 non ce ne sia più (< 10 ppm), dal che risulterebbe inutile scrivere "contiene solfiti" nei succhi d'uva.
Sentiamo che ne dicono i Ministeri.