Ciao trentino, tento una decodifica.
Il 209/96 si occupa di "additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari...".
Orbene, possiamo anche ritenere che l'uva (oggetto della solfitazione) sia una "sostanza alimentare". Però mi riesce difficile considerare "additivi alimentari" i solfiti usati in agricoltura, dato che, in quell'ambito, la loro funzione è ben diversa dal "preparare e conservare". E' forse per questa ragione che il 209/96 non ne parla.
Quanto alle frasi del decreto svizzero e della proposta di modifica di cui ho accennato, ripeto che la sostanza mi pare chiara: usate pure i solfiti sull'uva, l'importante è che nel prodotto finito "succo" non ne restino tracce. Come ho detto, in conseguenza di ciò, scrivere "contiene solfiti" sulle confezioni di succo d'uva risulterebbe inutile. Dato che così non è, a cosa dobbiamo pensare? Ad un eccesso di scrupolo in nome della salute? Ad una non conoscenza delle norme? Ad una disinvoltura dei produttori? (il sottoscritto propende per quest'ultima ipotesi).D'altro canto la quotidianità ci mostra brutture ben peggiori...
ciao
alf
p.s. il fatto che alle ore 17 di domenica ci si trovi a discettare di filosofia legislativa la dice lunga sulle nostre caratteristiche anagrafiche, comunque a me va bene così