L'uso, poi, del qualificativo "integrale" nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine "integrale", infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.
In altre parole, si potrà dichiarare "farina di frumento integrale", soltanto se l'insieme di: farina + crusca/cruschello (+ aggiungo io, germe, ricordando la definizione del DPR 187/01: È denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.), consente di rispettare le caratteristiche analitiche della farina integrale, pure stabilite dal suddetto DPR (concordo con trentino, lascia perdere il 51 %).
Questo è quanto, piaccia o no al cliente.
Auguri di buon lavoro.
alf